Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine

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4.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’infor-

mazione nel DDPS

Articolo 13 lettera a

L’articolo 13 elenca i compiti adempiuti con l’aiuto del PISA. Affinché gli inviti per le Svizzere alla giornata informativa obbligatoria possano essere spediti anche tramite il PISA, è necessario adattare il suo scopo d’uso. La lettera a viene quindi integrata con il corrispondente scopo d’uso aggiuntivo.

Articolo 17 capoverso 4quinquies

Quando una Svizzera ha adempiuto il suo obbligo costituzionale e ha partecipato alla giornata informativa, non c’è più motivo di conservare i suoi dati nel PISA. Il nuovo capoverso prevede, pertanto, che i dati delle Svizzere non sono soggette all’obbligo di leva devono essere cancellati al più tardi tre anni dopo la partecipazione alla giornata informativa. Una Svizzera che decidesse di prestare servizio militare è soggetta all’obbligo di leva e sottostà dunque alle disposizioni già esistenti. Il termine legale per la cancellazione dei dati è stato volutamente mantenuto il più breve possibile. La modifica della legge tiene così conto del principio sancito nell’articolo 6 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati (LPD), in base al quale i dati personali devono essere distrutti non appena non sono più necessari allo scopo del trattamento. Allo stesso tempo, il periodo di tre anni tiene conto del fatto che la maggior parte delle Svizzere non decide di prestare servizio militare subito dopo aver partecipato alla giornata informativa. La scadenza rappresenta quindi un compromesso tra il principio della LPD e l’intenzione di ridurre al minimo lo sforzo aggiuntivo di raccogliere due volte i dati se una Svizzera decidesse di prestare servizio militare solo alcuni anni dopo aver partecipato alla giornata informativa. Lo sforzo aggiuntivo necessario per raccogliere nuovamente i dati delle Svizzere interessate a prestare servizio militare dopo che i loro dati sono già stati cancellati a causa della scadenza legale sarà presumibilmente limitato.

4.5 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Articolo 38a

Le autorità cantonali competenti informano già oggi sulla protezione civile e sul servizio di protezione civile nell’ambito della giornata informativa. Tuttavia, dato che questa prassi non è attualmente disciplinata nella legge, essa viene sancita nel nuovo articolo 38a della LPPC.

17 RS 235.1