Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/84: Introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le Svizzere: revisione parziale della Costituzione federale nonché delle relative disposizioni di legge · 18 pagine
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informativa, i Cantoni spediranno ora anche gli inviti destinati alle Svizzere mediante il sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA). Ai sensi dell’articolo 11 capoverso LM, i Comuni di domicilio sono già tenuti a notificare alle autorità militari cantonali i dati personali delle persone soggette all’obbligo di leva. Per estendere tale obbligo alle Svizzere, l’articolo in questione viene completato di conseguenza. Salvo questi adeguamenti, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni rimane invariata. Non si rendono quindi necessari ulteriori adeguamenti nella LM.
L’obbligo di partecipare alla giornata informativa deve potere essere imposto per via legale. Il progetto prevede che le Svizzere siano soggette al diritto penale militare in relazione al loro obbligo di partecipazione nonché durante la loro partecipazione alla giornata informativa. Il campo di applicazione del CPM, ai sensi dell’articolo 3, è completato di conseguenza.
La LSIM disciplina lo scopo d’uso del PISA e dei dati necessari al suo funzionamento. Attualmente, l’articolo 13 non prevede esplicitamente che durante la giornata informativa siano raccolti anche dati relativi alle Svizzere. La lettera a viene, pertanto, completata di conseguenza. Poiché i dati delle Svizzere non hanno lo stesso scopo d’uso dei dati delle persone soggette all’obbligo di leva, anche l’articolo 17 sarà modificato. È previsto che i dati delle Svizzere, non essendo soggette all’obbligo di prestare servizio militare, vengano conservati per un periodo più breve rispetto a quelli delle persone soggette all’obbligo di leva.
Nell’ambito delle giornate informative, già oggi le autorità cantonali competenti forniscono informazioni anche sulla protezione civile. Tuttavia, diversamente da quanto avviene per il servizio civile (art. 15a cpv. 2 della legge sul servizio civile15), questa prassi non è disciplinata dalla legge. La LPPC sarà, pertanto, completata con una corrispondente disposizione. Per garantire il rispetto di tutte le disposizioni di legge, compreso il fatto che vengono informate in merito al servizio civile soltanto le persone soggette all’obbligo di leva, spetta ai Cantoni organizzare la giornata informativa, che verosimilmente prevederà la partecipazione di un pubblico misto, in modo tale da informare tutti i partecipanti in merito all’obbligo di prestare servizio militare e di protezione civile. La parte informativa riguardante il servizio civile dovrà tuttavia essere rivolta unicamente alle persone soggette all’obbligo di leva.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
A livello legislativo non vengono apportate modifiche all’attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni per quanto riguarda l’organizzazione della giornata informativa. Da un punto di vista formale, l’unico cambiamento è costituito dal fatto che gli inviti alla giornata informativa per le Svizzere non saranno più spediti separatamente,
15 RS 824.0