Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/93: Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras – Iniziativa parlamentare 25.404 · 15 pagine

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5.6 Altre ripercussioni

Limitare le importazioni di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti si ripercuoterà sugli impegni internazionali della Svizzera. Sebbene eventuali controversie commerciali con i partner e possibili sanzioni non si possano escludere del tutto, una limitazione graduale è decisamente più compatibile con gli obblighi internazionali del nostro Paese rispetto a un divieto diretto e totale delle importazioni, così come richiesto dall’Iniziativa foie gras (cfr. n. 6.2).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La disposizione costituzionale rilevante per la protezione degli animali è l’articolo 80 della Costituzione federale del 18 aprile 199919 (Cost.), il cui capoverso 1 incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. La Confederazione è inoltre incaricata di disciplinare l’importazione di animali e di prodotti animali (art. 80 cpv. 2 lett. d Cost.). Questa disposizione rappresenta la base costituzionale per l’introduzione nella LPAn della nuova regolamentazione prevista dal controprogetto indiretto concernente le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit, nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti. La modifica della LDerr serve, a sua volta, all’informazione dei consumatori e si basa sull’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In linea di principio, la limitazione delle importazioni, così come il loro divieto, è in contrasto con diversi impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo generale del 30 ottobre 194720 su le tariffe e il commercio (GATT), l’Accordo del 12 aprile 197921 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo OTC), l’Accordo del 22 luglio 197222 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio), nonché l’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)24. Questi accordi prevedono tuttavia eccezioni che possono giustificare l’inosservanza delle disposizioni. Il prerequisito per una restrizione commerciale è, in tutti i casi, il perseguimento di uno scopo legittimo. Nel caso in esame, le limitazioni avrebbero l’obiettivo di tutelare la morale pubblica, nonché di proteggere la sanità o

19RS 101

20 RS 0.632.21

21 RS 0.632.231.41

22 RS 0.632.401

23 RS 0.916.026.81

24 Per un confronto dettagliato con i singoli accordi, si veda il messaggio del Consiglio federale, FF 2024 3077, n. 4.4.