Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/93: Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras – Iniziativa parlamentare 25.404 · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Capoverso 2: il monitoraggio dell’evoluzione delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret, confit e di derrate alimentari contenenti tali prodotti dev’essere effettuato dall’USAV in collaborazione con l’UDSC. A essere monitorata sarà la quantità importata. Le importazioni di foie gras («fegati grassi») di oche e di anatre e, in futuro, anche di magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti devono essere annunciate e dichiarate di conseguenza. L’UDSC raccoglie dati sul volume delle importazioni e li analizza in collaborazione con l’USAV. Sarà così possibile trarre prime conclusioni in merito al loro sviluppo.
Capoverso 3: ogni cinque anni, i dipartimenti responsabili (DFI e DFF) presenteranno al Consiglio federale un rapporto in cui illustrano l’evoluzione delle importazioni a titolo professionale e propongono misure per ridurle, qualora queste non siano diminuite spontaneamente o a seguito di misure precedentemente attuate. Le misure possono spaziare da campagne di informazione a, come ultima ratio, un divieto di importazione. A tale riguardo occorre, tuttavia, tenere conto della competenza limitata del Consiglio federale (cfr. cpv. 4). È necessario rispettare il principio di proporzionalità, iniziando dapprima con misure più blande da inasprire gradualmente qualora non si riuscisse a raggiungere l’obiettivo (cfr. capoversi successivi).
Capoversi 4 e 5: per raggiungere l’obiettivo di una riduzione costante e duratura delle importazioni a titolo professionale di foie gras e altri prodotti a base di foie gras, il Consiglio federale potrà adottare, sulla base del rapporto, misure di portata limitata. Sono considerate misure di portata limitata, ad esempio, la conduzione di campagne di informazione, l’introduzione di obblighi di caratterizzazione aggiuntivi a quelli già vigenti secondo la legislazione sulle derrate alimentari16 (p. es. immagini dell’ingozzamento dei volatili), la limitazione delle importazioni a marchi specifici che rispettano determinate condizioni di allevamento (p. es. «Label Rouge» o «Canard à Foie gras du Sud-Ouest») oppure la limitazione delle importazioni a titolo professionale a determinati periodi di tempo (ad es. soltanto durante le festività) o a determinate quantità. Una limitazione delle importazioni a un quantitativo inferiore a quello garantito sulla base dell’Accordo agricolo (cfr. n. 6.2) o un loro totale divieto non sarebbero più da considerarsi misure di portata limitata: la loro introduzione sarebbe pertanto riservata al legislatore e richiederebbe una modifica di legge. Nel rispetto del principio generale di proporzionalità, occorre quindi iniziare con l’adozione di misure blande. Queste saranno inasprite se, dall’ultimo rapporto, le importazioni non saranno diminuite.
Questo approccio potrebbe inoltre favorire indirettamente nuove tendenze, come la sostituzione del foie gras con alternative che rispettano il benessere animale. Sebbene già oggi sia disponibile una limitata scelta di prodotti alternativi, questi non sono paragonabili al vero foie gras in termini di sapore e consistenza. Potrebbe quindi darsi che in futuro saranno compiuti progressi in questo senso.
16Ad esempio art. 36 cpv. 1 lett. j dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso,