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Consultazione 2025/93: Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras – Iniziativa parlamentare 25.404 · 15 pagine

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del nesso con la modifica della legge federale sulla protezione degli animali e per conferire maggiore importanza a questa caratterizzazione, il relativo obbligo sarà introdotto a livello di legge e verrà leggermente esteso.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa e non è pertanto assoggettato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

Secondo l’articolo 5a Cost., nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L’esecuzione della LPAn spetta ai Cantoni se la legge non prevede altrimenti (art. 32 cpv. 2 LPAn). L’articolo 32 capoverso 5 LPAn stabilisce che l’esecuzione della procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito e la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti (aeroporti di Zurigo e Ginevra) sono di competenza della Confederazione. Con la modifica dell’articolo 32 capoverso 5, rientrerà tra le competenze federali anche il monitoraggio delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l’articolo 14a. Essendo infatti la dichiarazione doganale di competenza federale, anche il monitoraggio dovrà essere effettuato dalla Confederazione. La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni non è modificata e il rispetto del principio di sussidiarietà è pertanto garantito.

6.6 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., eventuali competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda. Nell’articolo 14a capoverso 4 PP-LPAn, il progetto prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, che adotterà misure di portata limitata qualora le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti non si siano ridotte (cfr. n. 4). La Costituzione non esclude tale delega: essa è pertanto consentita.