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Consultazione 2025/93: Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras – Iniziativa parlamentare 25.404 · 15 pagine

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di un divieto diretto, data in particolare la sua incompatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera (cfr. il messaggio del Consiglio federale6), la Commissione riconosce le richieste presentate dall’iniziativa.

Il controprogetto indiretto mira quindi a ridurre in maniera permanente l’importazione a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti con l’obiettivo, da un lato, di proteggere il benessere animale e, dall’altro lato, di raggiungere una migliore compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera e con il principio di proporzionalità. La regolamentazione non interesserà invece le importazioni private, in quanto non potrebbero essere controllate o, tutt’al più, sarebbero soggette a controlli a campione.

2.2 Proposta di minoranza: non entrare in materia

Una minoranza (Wandfluh, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter, Vontobel) propone di non entrare in materia sul presente progetto. Ritiene in particolare che la limitazione delle importazioni a titolo professionale incentivi il turismo degli acquisti e induca i privati a procurarsi comunque altri prodotti oltre frontiera, ciò che da ultimo danneggia l’economia svizzera. Per contro l’iniziativa popolare è coerente in quest’ottica poiché vieta in generale l’importazione, sia a titolo professionale sia a titolo privato.

3 Punti essenziali del progetto

Per ridurre le importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti, il progetto prevede di introdurre nella legge federale del 16 dicembre 20057 sulla protezione degli animali (LPAn) il nuovo articolo 14a.

Secondo il capoverso 2, l’USAV, in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), monitorerà lo sviluppo delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit di anatre e di oche e di derrate alimentari contenenti questi prodotti per quanto concerne la quantità. A tal fine è necessario che le importazioni non soltanto siano dichiarate alla dogana, ma siano anche distinguibili da altri prodotti. Ciò avviene già oggi per il foie gras, contrassegnato dalla propria voce di tariffa (fegati grassi), ma non per il magret e il confit né per le derrate alimentari che li contengono (cfr. n. 4). Al capoverso 1 viene pertanto introdotto l’obbligo di dichiarare anche l’importazione di tali merci.

Ogni cinque anni i dipartimenti responsabili, ossia il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), dovranno presentare al Consiglio federale un rapporto elaborato sulla base del monitoraggio dell’USAV e dell’UDSC in cui proporranno misure per ridurre le importazioni a titolo professionale, qualora queste non si siano ridotte (cpv. 3).

6 FF 2024 3077 (n. 4.2 e 4.4)

7 RS 455