Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/93: Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras – Iniziativa parlamentare 25.404 · 15 pagine

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Cifra II, articolo 12a PP-LDerr

Con l’introduzione dell’articolo 12a nella LDerr viene sancito a livello di legge l’obbligo di dichiarazione per il metodo di produzione dell’alimentazione forzata, problematico dal profilo della protezione degli animali. In futuro chi mette in commercio foie gras, magret o confit preimballati di oche o anatre alimentate mediante ingozzamento come pure derrate alimentari contenenti questi prodotti, deve contrassegnarli con l’indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente». Se questi alimenti vengono messi in commercio in forma sfusa, l’indicazione va fatta per scritto. In tal modo, l’obbligo introdotto con la modifica dell’ODerr entrata in vigore il 1° luglio 2025 viene elevato a livello di legge ed esteso alle derrate alimentari che contengono tali prodotti.

Minoranza (Wandfluh, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Vontobel)

Una minoranza è contraria a sancire questa misura a livello di legge e propone di mantenere l’attuale quadro legale a livello di ordinanza.

Cifra III capoverso 2

La presente modifica di legge costituisce un controprogetto indiretto all’Iniziativa foie gras. Il controprogetto indiretto è quindi a disposizione del comitato d’iniziativa se quest’ultimo desidera ritirare l’iniziativa popolare, ciò che è possibile sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare (art. 73a cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 197617 sui diritti politici). Nel caso in cui l’iniziativa fosse accettata in votazione popolare, il presente progetto non entrerà in vigore.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le informazioni supplementari che andranno indicate nella dichiarazione doganale per importare magret, confit nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti e foie gras comporteranno per l’UDSC un iniziale onere aggiuntivo minimo, legato all’implementazione tecnica a livello federale. Anche il monitoraggio dell’evoluzione delle importazioni a titolo professionale per quanto concerne la quantità potrà essere gestito dall’USAV e dall’UDSC con risorse interne. Per i dipartimenti (DFI e DFF) e gli uffici federali (USAV e UDSC) competenti, la valutazione dei dati raccolti e l’elaborazione del rapporto, come pure l’esame di possibili misure, comporteranno invece un onere supplementare.

17 RS 161.1