Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/93: Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras – Iniziativa parlamentare 25.404 · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
la vita delle persone e degli animali, conformemente all’articolo XX GATT, e sarebbero giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, conformemente all’articolo 20 dell’Accordo di libero scambio. La misura deve, al tempo stesso, rispettare il principio di proporzionalità e non portare a discriminazioni ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. L’Accordo agricolo obbliga inoltre la Svizzera ad accordare concessioni tariffarie per un quantitativo annuo di 20 tonnellate di fegati grassi di anatre o di oche provenienti dall’UE (Accordo agricolo, allegato 1). Una limitazione delle importazioni di foie gras di portata tale da impedire anche l’importazione del quantitativo annuo garantito di 20 tonnellate sarebbe in contrasto con la suddetta concessione tariffaria all’UE (il Consiglio federale non potrebbe tuttavia imporre una misura di questo tipo di propria iniziativa, data la portata limitata delle misure che può adottare secondo quanto previsto dal capoverso 4, cfr. n. 4). Quest’obbligo, inoltre, rimarrebbe in vigore anche se venisse adottata l’estensione del campo di applicazione dell’Accordo agricolo all’intera filiera agroalimentare tra la Svizzera e l’UE25, attualmente oggetto di negoziati, in quanto tale modifica non interesserà l’Allegato I.
A differenza dell’Iniziativa foie gras, che prevedendo un divieto di importazione diretto non soddisfa il requisito di proporzionalità26, la soluzione proposta dal controprogetto indiretto permetterebbe di tenere maggiormente conto di questo principio. Si può quindi ritenere che l’articolo 14a PP-LPAn e le misure stabilite sulla base di questa disposizione siano fondamentalmente compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Se tuttavia le misure dovessero avere una portata tale da impedire anche l’importazione del quantitativo garantito di 20 tonnellate di foie gras dall’UE, si ravviserebbe una violazione dell’Accordo agricolo.
6.3 Forma dell’atto
In virtù dell’articolo 14 capoverso 1 LPAn, per motivi inerenti alla protezione degli animali, il Consiglio federale può vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali. È fatta salva l’importazione di carne koscher e di carne halal a determinate condizioni. Con l’introduzione del nuovo articolo 14a PP-LPAn, verrà aggiunta nell’articolo 14 una disposizione speciale per l’importazione di foie gras, magret, confit e derrate alimentari contenenti tali prodotti. Questa integrazione richiede una modifica a livello di legge, nonché l’adeguamento di determinati articoli (art. 24 cpv. 1bis, art. 27 e art. 32 cpv. 5) che, contenenti norme di diritto, devono essere emanati sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).
La prevista modifica della LDerr è attuabile in linea di massima anche mediante una modifica di ordinanza, dato che l’articolo 13 LDerr rappresenta già una base legale sufficiente. Proprio in virtù di tale articolo sono stati introdotti gli obblighi di dichiarazione e caratterizzazione per il foie gras, il magret e il confit nell’ODerr. A causa
sultazione 2025/47 > Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»
26 Cfr. messaggio del Consiglio federale, FF 2024 3077, n. 4.4 e 5.