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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2

(art. 9 cpv. 3)

Documenti da accludere a una domanda

La domanda è corredata da documenti contenenti le seguenti informazioni:

1. nome e indirizzo (compresi i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail)

dell’investitore e dell’impresa svizzera, nonché dati di una persona di contatto;

2. nome, indirizzo (compresi numeri di telefono e indirizzi e-mail) e procura del

rappresentante, se la domanda è presentata da un rappresentante;

3. luogo della sede principale e dell’amministrazione centrale dell’investitore;

4. nome, data di nascita, nazionalità, luogo di residenza e posizione dei membri

del Consiglio di amministrazione, dei quadri dirigenziali e dei membri di tutti gli altri organi dell’investitore che possono esercitare un’influenza

determinante sulle questioni gestionali fondamentali e sulla politica

commerciale generale dell’investitore, compresa l’indicazione se una di queste persone è politicamente esposta (PPE) o vicina a una PPE (compresi i dettagli della rispettiva PPE);

5. nome, ubicazione della sede e dell’ufficio centrale (per le persone giuridiche),

nazionalità, domicilio (per le persone fisiche) dei proprietari diretti e indiretti dell’investitore, fino a comprendere le persone fisiche o giuridiche che in ultima istanza controllano l’investitore e, nel caso delle persone fisiche, se l’investitore è una persona politicamente esposta (PPE) o vicina a una PPE (compresi i dettagli della rispettiva PPE);

6. descrizione precisa del modo in cui l’investitore è sotto il controllo diretto o

indiretto di un organo statale o agisce per suo conto;

7. descrizione precisa delle attività commerciali dell’investitore e delle persone

che in ultima istanza controllano l’investitore;

8. violazioni di leggi da parte dell’investitore e delle persone indicate nelle

sezioni 4 e 5, nonché procedimenti giudiziari conclusi o in corso nei confronti di queste persone negli ultimi 10 anni (in Svizzera e all’estero);

9. sanzioni adottate negli ultimi 10 anni (in Svizzera e all’estero) nei confronti

dell’investitore e delle persone indicate nelle sezioni 4 e 5;

10. categorie di cui all’articolo 3 LVI in cui l’impresa svizzera potrebbe rientrare;

11. descrizione precisa delle attività commerciali dell’impresa svizzera che

contenga, per i settori coperti dall’articolo 3 LVI, informazioni sui prodotti,

servizi e sulle altre attività economiche, unitamente a informazioni su brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché informazioni sui principali clienti in Svizzera e all’estero;

12. indicazione dei principali concorrenti in Svizzera e all’estero e valutazione dei

prodotti e servizi dell’impresa svizzera che sono difficilmente sostituibili da quelli di altre imprese sul mercato;