Progetto
Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2: Definizioni
Art. 2 Assunzione del controllo
(art. 2 lett. a LVI)
1Un investitore assume il controllo diretto o indiretto di un’impresa fino allora indipendente o di parti di essa quando ottiene, con l’acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di quest’ultima o di parti di essa.
2Possono consentire di esercitare un’influenza determinante in particolare:
a. i diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parte dei beni dell’impresa;
b. i diritti o contratti che assicurano un’influenza determinante sulla
composizione, le deliberazioni o le decisioni degli organi dell’impresa.
Art. 3 Acquisizione di un’impresa comune
(art. 2 lett. a LVI)
1Si ha un’acquisizione anche quando:
a. uno o più investitori, insieme ad altre imprese o investitori:
1. costituiscono un’impresa, che controllano congiuntamente, o
2. assumono il controllo congiunto di un’impresa che fino allora non controllavano congiuntamente; e
b. nell’impresa comune così costituita sono integrate attività commerciali di cui all’articolo 3 LVI o che essa esercitava già in precedenza.
2Il fatto che l’impresa comune adempia tutte le funzioni di un’entità economica autonoma è irrilevante.
Sezione 3: Obbligo di approvazione
Art. 4 Calcolo della cifra d’affari
(art. 3 cpv. 1 e 2 LVI)
1La cifra d’affari di un’impresa svizzera è costituita dalle cifre d’affari risultanti dalle proprie attività e da quelle delle sue filiali e imprese comuni.
2Le cifre d’affari risultanti da transazioni con e fra le proprie filiali e imprese comuni non sono considerate.
3Per calcolare la cifra d’affari occorre dedurre dai ricavi:
a. le riduzioni quali sconti e ribassi; e
b. l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte al consumo, nonché ulteriori imposte direttamente connesse con la cifra d’affari.