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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine

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5L’articolo 4 sul calcolo della cifra d’affari, capoversi 1, 2 e 4–7, è applicabile per analogia al calcolo dei ricavi lordi delle banche.

Art. 6 Calcolo del numero di posti di lavoro a tempo pieno

(art. 3 cpv. 1 LVI)

Per il calcolo del numero di posti di lavoro di un’impresa svizzera, espresso in equivalenti a tempo pieno, si applica per analogia l’articolo 4 capoversi 1 e 5–7.

Sezione 4: Esenzioni dall’obbligo di approvazione (art. 3 cpv. 4 LVI)

Art. 7 Condizioni di esenzione

1Per valutare se la cooperazione con un altro Stato sia sufficiente a evitare pericoli e minacce per l’ordine e la sicurezza pubblici si considera in particolare se:

a. nei seguenti settori sussiste una cooperazione efficace:

1. polizia e lotta contro la criminalità,

2. sicurezza e servizi d’informazione,

3. applicazione di sanzioni internazionali,

4. controllo delle esportazioni,

5. verifica degli investimenti;

b. l’altro Stato garantisce un adeguato livello di protezione dei dati.

2L’esenzione non è concessa se, nonostante la cooperazione di cui al capoverso 1, vi è motivo di ritenere che l’ordine e la sicurezza pubblici non possano essere garantiti.

3Gli Stati esentati dall’obbligo di approvazione figurano nell’allegato 3. Il

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) lo riesamina periodicamente e propone al Consiglio federale eventuali adeguamenti.

Art. 8 Campo d’applicazione dell’esenzione

1Le acquisizioni da parte di investitori statali esteri di uno Stato che figura

nell’allegato 3 sono esentate dall’obbligo di approvazione se sono effettuate da una delle seguenti persone o entità:

a. un organo statale di uno Stato esentato;

b. un’impresa o una società con capacità patrimoniale che

1. è controllata direttamente o indirettamente da un organo statale di uno Stato esentato,

2. ha la sede principale in Svizzera o in uno Stato esentato,

3. è soggetta al diritto della Svizzera o di uno Stato esentato ed è

organizzata in conformità alle rispettive norme;