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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine
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2Può respingere una domanda perché incompleta se non le sono state fornite tutte le informazioni richieste di cui all’allegato 2. Indica all’investitore statale estero i punti in cui la domanda è incompleta.
Art. 12 Termini per l’avvio e lo svolgimento della procedura di verifica
(art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 LVI)
1Il termine per l’avvio o lo svolgimento della procedura di verifica decorre dal giorno del ricevimento della domanda completa o dall’avvio della procedura di verifica e scade il giorno del mese successivo recante lo stesso numero. Se il giorno corrispondente manca, il termine scade l’ultimo giorno del mese.
2Se l’ultimo giorno cade di sabato o di domenica o se coincide con un giorno festivo riconosciuto dal diritto del personale federale, il termine scade il giorno feriale seguente.
3Se le informazioni o i documenti complementari richiesti dalla SECO secondo l’articolo 9 capoverso 5 non sono presentati entro la scadenza fissata a tal fine, il termine per l’avvio o lo svolgimento della procedura di verifica è sospeso fino alla presentazione delle informazioni e dei documenti richiesti. Prima della scadenza del termine per l’avvio o lo svolgimento della procedura di verifica, la SECO notifica la durata di un’eventuale sospensione per scritto.
4Il termine è considerato rispettato se la SECO ha notificato la decisione
corrispondente entro tale termine.
Art. 13 Modifiche fondamentali della situazione
(art. 5 e 6 LVI)
1Le modifiche fondamentali di fatti descritte nella richiesta di decisione preliminare, nella domanda o nella documentazione acclusa sono comunicate alla SECO
spontaneamente e senza indugio.
2Se le modifiche possono influire in modo rilevante sulla verifica dell’acquisizione, la SECO può decidere che i termini per l’avvio e lo svolgimento della procedura di verifica iniziano a decorrere dal giorno in cui tali modifiche le sono state
comunicate.
Art. 14 Competenze in caso di disaccordo su oneri o condizioni
(art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 2 lett. a LVI)
Se la SECO e le unità amministrative cointeressate sono in disaccordo sulla
necessità di subordinare l’approvazione a oneri o condizioni oppure sulla natura di tali oneri o condizioni, la decisione in merito all’approvazione è deferita al Consiglio federale.