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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 19 Modifica di un altro atto normativo
L’atto normativo qui appresso è modificato come segue:
1. Ordinanza SNI del 15 ottobre 20083
Art. 19 cpv. 2 lett. j
2La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente:
j. organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti ai fini della verifica di un’acquisizione nel quadro di una procedura di approvazione secondo la legge del 19 dicembre 20254 sulla verifica degli investimenti.
Art. 20 Entrata in vigore
1La presente ordinanza entra in vigore il …
3 RS 360.2
4 RS …