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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15 Rinuncia al trattamento in comune
(art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LVI)
In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le unità
amministrative cointeressate possono rinunciare al trattamento in comune e
autorizzare la SECO a decidere autonomamente.
Sezione 6: Protezione dei dati
Art. 16
La SECO, le unità amministrative cointeressate e il Servizio delle attività
informative della Confederazione possono trattare dati personali che non sono degni di particolare protezione purché ciò sia necessario all’esecuzione della LVI.
Sezione 7: Emolumenti
Art. 17
1Per i seguenti servizi sono riscossi gli emolumenti elencati qui appresso:
a. 5000 franchi per il rilascio di una decisione preliminare secondo l’articolo 5 LVI;
b. 10 000 franchi per l’approvazione diretta di un’acquisizione secondo
l’articolo 7 LVI;
c. per una decisione presa al termine di una procedura di verifica secondo l’articolo 8 LVI:
1. 20 000 franchi se il prezzo d’acquisto è inferiore a 10 milioni di
franchi;
2. 40 000 franchi se il prezzo d’acquisto è compreso tra i 10 milioni di franchi e i 100 milioni di franchi;
3. 60 000 franchi se il prezzo d’acquisto supera i 100 milioni di franchi;
2Se sono richieste spese straordinarie, gli emolumenti possono al massimo
raddoppiare.
3La SECO può riscuotere un emolumento per altri servizi in base al tempo richiesto. La tariffa oraria è compresa tra i 100 e i 400 franchi.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 18 Modifiche degli allegati 1 e 2
Gli allegati 1 e 2 con i documenti da accludere possono essere modificati dal DEFR.