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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine

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Art. 15 Rinuncia al trattamento in comune

(art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LVI)

In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le unità

amministrative cointeressate possono rinunciare al trattamento in comune e

autorizzare la SECO a decidere autonomamente.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 16

La SECO, le unità amministrative cointeressate e il Servizio delle attività

informative della Confederazione possono trattare dati personali che non sono degni di particolare protezione purché ciò sia necessario all’esecuzione della LVI.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 17

1Per i seguenti servizi sono riscossi gli emolumenti elencati qui appresso:

a. 5000 franchi per il rilascio di una decisione preliminare secondo l’articolo 5 LVI;

b. 10 000 franchi per l’approvazione diretta di un’acquisizione secondo

l’articolo 7 LVI;

c. per una decisione presa al termine di una procedura di verifica secondo l’articolo 8 LVI:

1. 20 000 franchi se il prezzo d’acquisto è inferiore a 10 milioni di

franchi;

2. 40 000 franchi se il prezzo d’acquisto è compreso tra i 10 milioni di franchi e i 100 milioni di franchi;

3. 60 000 franchi se il prezzo d’acquisto supera i 100 milioni di franchi;

2Se sono richieste spese straordinarie, gli emolumenti possono al massimo

raddoppiare.

3La SECO può riscuotere un emolumento per altri servizi in base al tempo richiesto. La tariffa oraria è compresa tra i 100 e i 400 franchi.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Modifiche degli allegati 1 e 2

Gli allegati 1 e 2 con i documenti da accludere possono essere modificati dal DEFR.