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Consultazione 2026/13: Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
c. una persona fisica che
1. agisce per conto di un organo statale di uno Stato esentato, e
2. ha la cittadinanza svizzera o di uno Stato esentato;
d. una persona giuridica che
1. agisce per conto di un organo statale di uno Stato esentato,
2. ha la sede principale in Svizzera o in uno Stato esentato, e
3. è soggetta al diritto della Svizzera o di uno Stato esentato ed è
organizzata in conformità alle rispettive norme;
2L’esenzione non è concessa se l’investitore statale estero agisce per conto di un organo statale di uno Stato non esentato.
Sezione 5: Procedura di approvazione
Art. 9 Decisione preliminare e domanda
(art. 5 e 6 LVI)
1Le richieste di decisione preliminare e le domande sono presentate alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultima stabilisce in che forma.
2Nel caso delle richieste di decisione preliminare, la SECO valuta se l’impresa svizzera rientra in una delle categorie di cui all’articolo 3 LVI e se le rispettive soglie sono superate. I documenti da accludere alla richiesta figurano nell’allegato 1.
3I documenti da accludere alla domanda figurano nell’allegato 2.
4Le richieste di decisione preliminare e le domande devono essere presentate in una lingua ufficiale della Svizzera; i documenti da accludere possono essere in una di queste lingue o in inglese.
5La SECO può in qualsiasi momento richiedere informazioni o documenti
complementari, se necessario.
Art. 10 Domicilio di notifica e rappresentanza comune
(art. 6 LVI)
1Gli investitori statali esteri che presentano una domanda devono indicare un domicilio di notifica in Svizzera.
2Se l’acquisizione vede coinvolti più investitori, questi ultimi devono nominare un rappresentante comune e indicare un domicilio di notifica comune in Svizzera.
Art. 11 Conferma della completezza della domanda
(art. 6 LVI)
1La SECO conferma per scritto all’investitore statale estero e all’impresa svizzera la completezza della domanda.