Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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divergenze d’opinione tra fornitori di prestazioni, Cantoni e assicuratori. I Cantoni segnalano che, soprattutto nel quadro delle trattative per la fissazione dei prezzi di base SwissDRG nel periodo di introduzione del nuovo sistema, ci sono state numerose e lunghe procedure di fissazione (con l’incertezza giuridica che ne è derivata) in cui le parti coinvolte si sono scontrate sulla conformità delle prescrizioni della soluzione settoriale REKOLE – Contabilità analitica nell’ospedale con quelle dell’OCPre. Soprattutto i Cantoni auspicano quindi l’inserimento nell’OCPre di disposizioni al riguardo. Tuttavia, come esposto sopra, lo scopo dell’OCPre non è quello di emanare prescrizioni concrete e dettagliate per la contabilità analitica. Al fine di prevenire controversie tra fornitori di prestazioni da un lato e assicuratori e Cantoni dall’altro, è auspicabile che i primi coinvolgano tempestivamente gli assicuratori e i Cantoni nella definizione delle prescrizioni in materia di contabilità analitica, consultandoli durante l’elaborazione delle relative soluzioni settoriali.

In questo modo, i fornitori di prestazioni prenderebbero atto delle richieste degli assicuratori e dei Cantoni e aumenterebbe la probabilità che eventuali divergenze vengano appianate per tempo.

Art. 9 Contabilità finanziaria

La contabilità finanziaria costituisce la base della presentazione dei conti. Al riguardo, è lecito presumere che gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio tengano una contabilità finanziaria indipendentemente dall’OCPre, per cui non occorre prescrivere un (nuovo) metodo uniforme affinché ciò venga fatto. L’ordinanza non contiene pertanto prescrizioni sulla modalità di contabilizzazione, ma impone un’uniformità nella presentazione dei conti in funzione delle rispettive soluzioni settoriali.

Dato che non viene prescritto alcun metodo concreto e, di conseguenza, non ne deriva alcun onere amministrativo supplementare eccessivo, la disposizione si applica anche agli infermieri indipendenti. Per molti di loro l’obbligo di tenere una contabilità finanziaria potrebbe costituire una novità, ma si presume che l’onere amministrativo supplementare generato sarà contenuto dato che, per via della loro struttura dei costi chiara, non occorrono delimitazioni materiali significative tra la contabilità finanziaria e quella analitica. Inoltre, sono disponibili molti ausili tecnici che facilitano questo compito.

Art. 10 Contabilità dei salari

Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono tenere una contabilità dei salari che garantisca che le spese salariali possano essere imputate alle diverse categorie di personale. Si presume che tutti i fornitori di prestazioni che impiegano personale già tengano questa contabilità. Per gli infermieri indipendenti tale obbligo non si applica.

Art. 11 Contabilità delle immobilizzazioni

La tenuta di una contabilità delle immobilizzazioni viene prescritta come base per la registrazione dei loro costi d’utilizzazione. L’inclusione dei costi d’investimento nel finanziamento delle prestazioni e nel calcolo della tariffa rende indispensabile tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Con le immobilizzazioni, nella contabilità analitica rientra una componente normativa: affinché i costi a carico dell’AOMS dichiarati