Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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chiropratici non sono regolamentati nella legislazione sugli agenti terapeutici in modo corrispondente alle loro competenze. Esiste quindi un’incongruenza tra la LATer e la LPMed.
In relazione alla prescrizione di medicamenti, una correzione temporanea (dal 1° gennaio 2019) è stata apportata nell’OM. Secondo l’articolo 46 OM, i farmacisti possono dispensare medicamenti prescritti da un chiropratico ai sensi dell’articolo 4 lettera b dell’ordinanza del 29 settembre 199520 sulle prestazioni (OPre). Tuttavia, questa dispensazione per i medicamenti soggetti a prescrizione è considerata una dispensazione senza prescrizione medica ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a LATer, vale solo per determinati medicamenti e indicazioni ed è soggetta a obblighi più severi. È infatti necessario un contatto diretto con l’interessato e la dispensazione deve essere documentata. Rispetto alla prescrizione medica, la prescrizione chiropratica non è quindi riconosciuta allo stesso modo ed è già limitata dal diritto federale a una selezione specifica di medicamenti. Per i dentisti e i veterinari non vi sono restrizioni nel diritto federale in relazione ai medicamenti, mentre ve ne sono nel diritto e nella prassi esecutiva cantonali. La competenza di prescrizione per i medicamenti non soggetti a prescrizione è regolata dal diritto cantonale.
Per quanto riguarda l’impiego di medicamenti soggetti a prescrizione, pur essendo equiparati a operatori sanitari a livello di ordinanza, i chiropratici vi figurano come specialisti autorizzati e non come operatori sanitari (art. 52 OM; basato sull’art. 24 cpv. 3 LATer). L’impiego di medicamenti non soggetti a prescrizione non è disciplinato dal diritto federale, ma dal diritto cantonale.
In generale, la prescrizione comporta quindi procedure più complesse, poiché o la prescrizione deve essere ottenuta in modo indiretto ed emessa da un medico oppure la farmacia deve soddisfare requisiti più severi per la dispensazione. In casi eccezionali ciò può comportare anche costi aggiuntivi.
Per questi motivi è ora necessario adeguare la LATer per quanto riguarda le competenze di prescrizione dei chiropratici, adeguandole al loro campo di attività e alla loro formazione universitaria secondo la LPMed. A tal fine, le competenze professionali già previste dalla LPMed vengono integrate nella LATer anche come competenze in materia di agenti terapeutici. In questo modo, la competenza di prescrivere agenti terapeutici soggetti a prescrizione sarà estesa dal corpo medico, compresi i dentisti e i veterinari, a tutti gli operatori sanitari (ad eccezione dei farmacisti). Questo adeguamento deve avvenire anche in conformità con la legislazione sull’assicurazione malattie, che prevede la rimunerazione dei medicamenti prescritti dai chiropratici.
1.2.4 Dispensazione di medicamenti sfusi
Come tutti i medicamenti, nel settore ambulatoriale anche gli antibiotici vengono generalmente dispensati ai pazienti nel loro imballaggio originale. Inoltre, gli antibiotici devono essere utilizzati in modo particolarmente mirato e parsimonioso, al fine di