Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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del disciplinamento vigente perpetuerebbe l’attuale situazione di distorsione della concorrenza tra venditori per corrispondenza nazionali ed esteri. Inoltre, soprattutto dal punto di vista della sicurezza dei pazienti, non sembra più giustificato mantenere l’obbligo secondo cui anche per i medicamenti non soggetti a prescrizione debba essere presentata una prescrizione medica affinché possano essere venduti per corrispondenza. L’opzione scelta riduce la distorsione della concorrenza tra i venditori per corrispondenza nazionali ed esteri. Con l’abolizione dell’obbligo sopra citato di presentare una prescrizione medica anche per i medicamenti non soggetti a prescrizione, poi, i pazienti avranno accesso a un nuovo canale di dispensazione (drogherie per corrispondenza), il che potrebbe potenzialmente rafforzare l’approvvigionamento di medicamenti in Svizzera. È stata quindi scartata l’ipotesi di mantenere lo status quo, che prevede l’obbligo di presentare una prescrizione medica anche per i medicamenti non soggetti a prescrizione così come il divieto di massima della vendita per corrispondenza.
È stata inoltre esaminata la possibilità di trasferire dai Cantoni alla Confederazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita per corrispondenza. Sebbene quest’opzione comporterebbe alcuni vantaggi, perché consentirebbe di uniformare i processi di autorizzazione e di semplificare la tenuta di un registro nazionale, il mantenimento delle consolidate procedure cantonali di autorizzazione è comunque preferito dalla maggioranza degli attori intervistati e si rivela, anche per ragioni di costo, una soluzione adeguata e opportuna. L’attuale sistema di rilascio delle autorizzazioni a livello cantonale funziona, ma se questa competenza fosse trasferita alla Confederazione sarebbe necessario creare una nuova struttura amministrativa e acquisire le conoscenze necessarie. Inoltre, nell’approfondita analisi d’impatto della regolamentazione23 (AIR sulla vendita per corrispondenza di medicamenti; v. n. 5.3.1), anche la maggioranza dei portatori di interessi interpellati si è espressa contro quest’opzione. Di conseguenza, il rilascio delle autorizzazioni alla vendita per corrispondenza di medicamenti deve restare di competenza dei Cantoni.
1.3.2 Rafforzamento dell’approvvigionamento di medicamenti
Le modifiche proposte si basano sul rapporto dell’UFSP sulle difficoltà di approvvigionamento di medicamenti del 2022. Sulla base del mandato del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, sono state esaminate 20 misure alternative per migliorare l’approvvigionamento nelle 8 aree d’intervento seguenti: disciplinamento delle competenze, monitoraggio e analisi dei problemi di approvvigionamento, costituzione di scorte, accesso al mercato, possibili incentivi, acquisto o fabbricazione di medicamenti da parte della Confederazione, nonché interconnessione a livello internazionale. I risultati dell’esame e le proposte per l’attuazione delle misure raccomandate sono stati riassunti nel rapporto finale 2024 del gruppo di lavoro
23 Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) sulla vendita per corrispondenza di medicamenti su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) disponibile (a partire dall’inizio della consultazione) all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Temi > Medicamenti e dispositivi medici >Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b > Documenti