Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine

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sono espressamente esclusi dal sistema di autorizzazione e controllo per la fabbricazione e il commercio (art. 4 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 8 LStup). Non possono quindi essere fabbricati e commercializzati in generale con un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic e sono soggetti ai divieti di commercializzazione di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 3 LStup. L’articolo 8 capoverso 5 LStup prevede deroghe ai divieti: l’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti vietati se essi sono utilizzati per la ricerca scientifica, lo sviluppo di medicamenti o un’applicazione medica limitata. Per l’esportazione all’estero, invece, il legislatore non ha previsto alcuna autorizzazione eccezionale. Quindi l’UFSP non può, per esempio, rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’esportazione di sostanze psichedeliche per lo sviluppo di medicamenti o la ricerca scientifica all’estero.

Grazie alle autorizzazioni eccezionali dell’UFSP, in Svizzera alcuni stupefacenti vietati come gli psichedelici (allucinogeni) sono oggetto di ricerca e sviluppo in quanto potenziali medicamenti e trovano anche già impiego in ambito medico. Gli studi clinici corrispondenti vengono condotti principalmente nelle cliniche universitarie, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge. Si tratta in particolare di ricerca medica per pazienti che non rispondono più alle terapie standard. La ricerca scientifica con sostanze psichedeliche ha acquisito importanza. Lo sviluppo di medicamenti è complesso e in molti casi richiede una collaborazione internazionale. La Svizzera è un Paese all’avanguardia in questo settore, dispone di un solido know-how ed è un partner molto richiesto per cooperazioni. Pertanto è importante che i prodotti fabbricati in Svizzera secondo standard elevati possano essere esportati in modo da poter essere impiegati anche da altri ricercatori all’estero. Una cooperazione internazionale è opportuna dal punto di vista scientifico, ma non solo. Con le loro conoscenze, le aziende in Svizzera sono nettamente in testa anche sul piano economico e la collaborazione consentirebbe loro di ampliare le proprie competenze nel contesto internazionale.

L’assenza nell’articolo 8 capoverso 5 LStup della competenza di autorizzare in via eccezionale l’esportazione di stupefacenti vietati deve quindi essere corretta. La rinuncia alla possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’esportazione di sostanze vietate è da ricondursi a motivi storici. Si intendeva infatti evitare che venissero sollevate critiche da parte dei Paesi limitrofi. Alla luce degli sviluppi internazionali, questa limitazione non ha più ragione di essere. Per l’importazione, lo Stato destinatario deve rilasciare un’autorizzazione di importazione («import permit») ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 196189 e quindi acconsentire all’importazione. La modifica non altera il divieto di principio degli stupefacenti di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 3 LStup.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Vendita per corrispondenza di medicamenti

Il rilascio delle autorizzazioni alla vendita per corrispondenza di medicamenti deve rimanere di competenza dei Cantoni. Attualmente l’autorizzazione viene rilasciata dai farmacisti cantonali, che svolgono questo compito in aggiunta al rilascio delle autorizzazioni secondo l’articolo 30 LATer. Questo sistema rimane invariato, poiché

89 RS 0.812.121