Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine

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della revisione in corso della LATer (tappa 3a)86 è pertanto leggermente modificato e precisato.

4.2 Legge sui trapianti

Art. 59 cpv. 7

La legge sui trapianti disciplina diverse banche dati. Nella pratica si è riscontrato che, oltre ai diritti di trattamento più importanti disciplinati dal diritto formale, in alcuni casi sono necessari ulteriori diritti di accesso. Per esempio, in alcuni casi il servizio di vigilanza necessita obbligatoriamente di un accesso online diretto allo Swiss Organ Allocation System per elaborare le notifiche nell’abito della vigilanza. Ciò comprende la consultazione autonoma dei dati pseudonimizzati dello Swiss Organ Allocation System e il loro trasferimento nel sistema di segnalazione di vigilanza. Senza un accesso diretto sarebbero necessarie ripetute richieste di informazioni presso le istituzioni soggette all’obbligo di notifica, con conseguenti oneri e ritardi. L’accesso diretto consente al servizio di vigilanza di garantire un’elaborazione rapida e completa delle notifiche.

Al Consiglio federale va quindi conferita la possibilità di introdurre tramite ordinanza tali diritti di trattamento (nella fattispecie sotto forma di accesso online) per i servizi che non dispongono dei diritti di accesso primari. La disposizione prevede una corrispondente delega di competenze legislative dal legislatore al Consiglio federale, se il trattamento è indispensabile per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale e lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona interessata. Riprende così le condizioni previste all’articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 202087 sulla protezione dei dati (LPD) per disciplinare il trattamento di dati personali degni di particolare protezione in una base legale materiale. L’applicazione dell’articolo 34 capoverso 3 LPD permetterà di ridurre la densità normativa della legge in futuro. Ogni volta che si avvarrà della delega prevista all’articolo 59 capoverso 7, il Consiglio federale dovrà quindi esaminare le condizioni stabilite all’articolo 34 capoverso 3 LPD. Si tratterà di verificare da un lato se il compito sia previsto e definito con sufficiente precisione nella legge sui trapianti e dall’altro se il previsto accesso online sia indispensabile per l’adempimento di tale compito. Solo i compiti definiti in modo abbastanza concreto in una legge in senso formale giustificano l’applicazione dell’articolo 34 capoverso 3 LPD e di conseguenza un disciplinamento a livello di ordinanza. Occorre procedere a un’analisi dei rischi che ogni specifico trattamento di dati può comportare per i diritti fondamentali delle persone interessate.

4.3 Legge sugli stupefacenti (LStup)

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, 3, 5, frase introduttiva, e 7

Gli stupefacenti vietati ai sensi dell’articolo 8 capoversi 1 e 3 della legge del 3 ottobre 195188 sugli stupefacenti (LStup) in linea di principio non possono essere immessi in commercio. A differenza degli stupefacenti controllati, gli stupefacenti vietati

86FF 2025 3018

87RS 235.1

88 RS 812.121