Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine
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L’articolo 115 capoverso 1bisLIVA deve riferirsi esclusivamente al debito fiscale relativo all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’imposta sull’acquisto. Per quanto riguarda il debito fiscale relativo all’imposta sull’importazione, continua a essere determinante il momento in cui sorge l’obbligazione doganale (art. 115 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 112 cpv. 2 e l’art. 56 cpv. 1 LIVA). La disposizione non dovrebbe avere alcun impatto diretto sul diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Le imprese destinatarie della prestazione possono dedurre, alle condizioni usuali, l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero loro fatturate e l’imposta sull’acquisto da esse pagata.
A seguito di questa disposizione transitoria, in caso di aumento delle aliquote d’imposta, le maggiori entrate non possono essere realizzate integralmente nel primo anno. Poiché non è ancora chiaro in che misura le imprese si avvarranno di questa disposizione transitoria facoltativa, non è possibile stimare l’ammontare delle maggiori entrate non realizzate.
Art. 115 cpv. 1bis, frase introduttiva
La frase introduttiva stabilisce la condizione secondo cui è possibile derogare alla regola generale di cui all’articolo 115 capoverso 1 LIVA. Tale condizione è data quando tra la fissazione delle nuove aliquote d’imposta e la loro entrata in vigore intercorrono meno di 12 mesi. Le nuove aliquote d’imposta vengono fissate dopo la data della votazione (cfr. art. 115 cpv. 1ter). L’entrata in vigore può essere stabilita nell’atto modificatore stesso oppure – se esiste una delega in tal senso – dal Consiglio federale in una data successiva.
Art. 115 cpv. 1bislett. a
L’IVA deve essere dichiarata in parte prima del momento in cui viene effettuata la prestazione (v. commenti ad art. 40 e 48 LIVA). Tuttavia, prima della fissazione delle nuove aliquote d’imposta, le imprese non hanno alcuna possibilità di fatturare l’aliquota corretta, ad esempio per i pagamenti anticipati o i rapporti contrattuali a lungo termine (ad es. licenze software). La lettera a intende mitigare questa problematica. Essa disciplina le condizioni alle quali le imprese possono continuare a conteggiare tutte le prestazioni alle aliquote d’imposta previgenti. Ciò permetterebbe di ridurre l’onere delle imprese, poiché non sarebbe più necessario correggere a posteriori le fatture e i rendiconti IVA. La disposizione dell’articolo 115 capoverso 1bisLIVA deve essere applicata a tutte le prestazioni e quindi anche ai pagamenti anticipati relativi a prestazioni effettuate dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta. Il periodo di applicazione di questa disposizione transitoria deve essere limitato alle prestazioni effettuate entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta. In caso di contratti a lungo termine – ad esempio un contratto di licenza di due anni – l’aliquota previgente potrebbe ancora essere applicata alla parte di prestazione effettuata nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove aliquote. Alla parte di prestazione che ricade in un periodo successivo si applicherebbe la nuova aliquota d’imposta; per tale parte occorrerebbe quindi apportare le necessarie correzioni. La lettera a si applica solo alle fatture e ai pagamenti il cui debito fiscale relativo all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’imposta sull’acquisto è sorto prima della fissazione delle nuove aliquote d’imposta (art. 40 cpv. 1 e 2 e art. 48 cpv. 1 LIVA).