Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine

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Art. 115 cpv. 1bislett. b

Le prestazioni periodiche, ad esempio gli abbonamenti, hanno per natura una durata che si estende per un determinato lasso di tempo. Se la durata di una prestazione periodica comprende il periodo precedente e quello successivo a una modifica dell’aliquota d’imposta, le aliquote previgenti e quelle nuove dovrebbero essere applicate mediante una ripartizione pro rata temporis. Una simile ripartizione comporta per le imprese un carico di lavoro manuale, in particolare se i termini transitori sono brevi. Inoltre, le imprese possono riscontrare difficoltà nel trasferire l’aumento delle aliquote al consumatore e, qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero assumersi i relativi costi. Per questo motivo, a determinate condizioni, deve essere possibile conteggiare le prestazioni periodiche alle aliquote fiscali previgenti. Se, per contro, vengono ad esempio effettuati pagamenti anticipati per prestazioni che non sono periodiche – contrariamente a quanto previsto dall’articolo 115 capoverso 1bis lettera a LIVA – continua a essere determinante, secondo le consuete regole di cui all’articolo 115 capoverso 1 LIVA, il momento in cui viene effettuata la prestazione. Se, ad esempio, tra la fissazione e l’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta vengono effettuati pagamenti anticipati sulla base di un contratto di compravendita in cui la fornitura è prevista dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta, si applicano le nuove aliquote. Si prevede che la disposizione transitoria venga applicata solo se il periodo d’esecuzione della prestazione periodica comprende sia il periodo precedente alla modifica dell’aliquota sia quello successivo. Analogamente alla lettera a, il periodo d’esecuzione della prestazione cui si applica la disposizione transitoria deve essere limitato all’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta. Anche il periodo in cui sorge il debito fiscale relativo all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’imposta sull’acquisto deve essere limitato al lasso di tempo compreso tra la fissazione delle nuove aliquote d’imposta (si applica prima la lett. a) e la loro entrata in vigore.

Art. 115 cpv. 1ter

Il Dipartimento federale delle finanze comunica le nuove aliquote d’imposta non appena sono fissate. Si tratta di una mera informazione per garantire certezza del diritto in merito alle future aliquote d’imposta e per specificare il momento a partire dal quale deve essere applicata la lettera b della disposizione transitoria. Ciò è particolarmente importante quando più aumenti delle aliquote IVA devono entrare in vigore simultaneamente, ad esempio il 1° gennaio 2028, e vengono sottoposti a votazione in date diverse. In questo caso, le aliquote d’imposta verrebbero fissate solo dopo la seconda votazione. Questo è anche uno dei motivi per cui la disposizione transitoria non può fare riferimento alla data di entrata in vigore. In effetti, la disposizione transitoria troverebbe applicazione già dalla prima votazione, senza però poter essere applicata nella pratica, poiché le future aliquote d’imposta verrebbero fissate solo al momento della seconda votazione.