Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 11 pagine

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essendo meno invasivo dell'arma da fuoco, già autorizzata, è da considerarsi propor- zionato.

Per l'impiego dei taser si applicano – come per gli altri mezzi ausiliari e armi – la legge del 20 marzo 20081 sulla coercizione (LCoe) e la relativa ordinanza del 12 no- vembre 20082 (OCoe). Secondo l’articolo 11 LCoe l’uso di armi deve costituire il prov- vedimento estremo, per esempio in caso di pericolo immediato per la propria vita e in- tegrità o se sono in pericolo altre persone.

L’impiego di taser da parte degli agenti della PT è collegato all’utilizzo delle cosiddette telecamere indossabili (bodycam), che si accendono automaticamente all’attivazione del DI e registrano video e audio dell’intervento. Per il loro utilizzo, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) richiede una base giuridica for- male chiara. Le imprese di trasporto, dal canto loro, hanno bisogno di un’attuazione rapida di tali misure per garantire la sicurezza nei trasporti pubblici. La base legale formale sarà creata nell'ambito della prossima revisione della pertinente legge, al fine di regolarizzare la situazione giuridica esistente e garantire la certezza del diritto.

1.2 Procedura e punti essenziali del progetto

Con l'adeguamento dell’OOSI sulla base della mozione Buffat, vengono create le basi giuridiche per l'impiego di taser da parte della PT.

Al contempo, nell’OVsor-TP viene chiarito che i dispositivi video utilizzati dalle imprese di trasporto comprendono anche le bodycam. Nella stessa ordinanza si stabiliscono altresì le condizioni alle quali altri gruppi di personale possono utilizzare le bodycam nonché quelle alle quali la sorveglianza in tempo reale è consentita anche a bordo dei veicoli, oltre che nelle stazioni.

Infine, vengono stralciati rimandi e disposizioni obsoleti, nonché compiti amministrativi di scarsa utilità per l’attività di vigilanza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Un ob- bligo che finora si è rivelato poco utile è quello di presentare rapporti sulle attività svolte: l’UFT ha constatato che i rapporti annuali non offrono alcun valore aggiunto come stru- mento di vigilanza, sono considerati una ridondanza nel sistema e solo raramente hanno contribuito a scoprire autorizzazioni di delega ai sensi dell’art. 7 OOSI scadute; senza contare che la responsabilità in merito spetta comunque alle imprese di tra- sporto. Fatta eccezione per detto scopo, negli ultimi 14 anni tali rapporti non si sono rivelati in alcun modo utili, generando oneri considerevoli sia per le imprese di trasporto che per l'UFT ma benefici modesti. Quest’adeguamento è in linea con il postulato Würth 23.3703, che mira a una rapida attuazione di misure di sgravio per le imprese. Inoltre, eventuali irregolarità in seno agli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico vengono individuate mediante gli audit che l’UFT svolge e continuerà a svolgere. Lo scopo di questa prescrizione viene pertanto raggiunto con altri mezzi già esistenti e che si sono dimostrati efficaci.

1RS 364

2 RS 364.3