Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 11 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
2.1 Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)
Art. 4 – Mezzi ausiliari e armi consentiti
Il capoverso 1 riprende la normativa vigente senza modifiche. I mezzi d’intervento elen- cati possono essere utilizzati sia dai servizi di sicurezza che dalla PT. Al capoverso 2 accanto alle armi da fuoco sono introdotti, come richiesto nella mozione Buffat, i dispo- sitivi inabilitanti, che possono essere impiegati solo dalla PT.
Adeguamento dei rimandi di cui agli art. 7 e 8
Agli articoli 7 e 8 si rimanda all’ordinanza del 31 ottobre 20075 sull’impiego di società di sicurezza (OISS), abrogata con effetto al 31 agosto 2015 e sostituita con l’ordinanza del 24 giugno 20156 sull’impiego di imprese di sicurezza (OIIS). I rispettivi rimandi de- vono pertanto essere adeguati. Gli articoli 5 e 6 capoverso 1 OISS corrispondono ri- spettivamente ai nuovi articoli 4 e 5 capoverso 1 OIIS. Poiché dal punto di vista sostan- ziale la normativa non è cambiata, è sufficiente un adeguamento formale dei rimandi.
Trasmissione di documenti all’UFT di cui agli art. 10 e 11 cpv. 1
Con la presente modifica viene stralciato l’ultimo periodo dell’articolo 10 («Una copia della convenzione va inoltrata all’UFT.»), poiché la possibilità per l’UFT di ottenere una copia della convenzione è già data dall’articolo 11 capoverso 1 lettera b.
La modifica prevede inoltre di adeguare l'articolo 11 capoverso 1 in modo che i docu- menti interessati debbano essere inoltrati solo su richiesta: «L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza inoltra all’UFT, su richiesta:». In qualità di autorità di vigilanza, l’UFT può richiedere in qualsiasi momento ogni documento necessario all’adempi- mento dei propri compiti legali. Una richiesta in tal senso è presupposta già dal tenore dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b, motivo per cui risulta coerente precisare l’attuale normativa: le imprese di trasporto non dovranno più presentare le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza in modo sistematico e senza motivo, ma solo su espressa richiesta dell'UFT. L’adeguamento evita oneri amministrativi superflui e ga- rantisce al contempo che l’UFT disponga di tutte le informazioni che si rivelassero ne- cessarie ai fini della vigilanza.
Abrogazione dell’obbligo di presentare rapporti sull’attività secondo l’art. 11 cpv. 2 L’articolo 11 capoverso 2 impone alle imprese di trasporto e alle imprese di sicurezza di presentare all'UFT entro la fine di marzo un rapporto annuale sull'attività di sicurezza. Le imprese di trasporto hanno più volte ribadito che l'abolizione di tale obbligo ridur- rebbe sensibilmente il loro onere amministrativo. L'UFT ha constatato che l'utilità dei rapporti annuali come strumento di vigilanza è molto limitata: solo in singoli casi hanno consentito di rilevare autorizzazioni di delega ai sensi dell’art. 7 OOSI scadute e co- munque la responsabilità in merito spetta alle imprese. Nella pratica, l’attività di vigi- lanza dell’UFT si basa sul rilascio delle autorizzazioni secondo l’articolo 7, nell’ambito del quale vengono verificati i requisiti delle imprese di sicurezza incaricate dei rispettivi
5 RU 2007 5225
6 RS 124