Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 11 pagine
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Art. 4 - Divieto di registrazioni audio con le videocamere
Diversamente da quanto avviene con le bodycam, con le telecamere fisse non sono consentite registrazioni audio.
Art. 5 - Sorveglianza in tempo reale
Cpv. 1: Secondo l’interpretazione che l’UFT fa dell’articolo 55 capoverso 1 LTV, per «videosorveglianza» si intende in primo luogo quella combinata all’analisi in tempo reale, unico modo di perseguire al meglio il suo obiettivo primario, ovvero la preven- zione delle minacce. Per questo motivo, già oggi alcune stazioni ferroviarie sono video- sorvegliate in tempo reale. Tuttavia, il testo dell’articolo 55 LTV non è del tutto chiaro: il capoverso 3 consente, oltre alla visualizzazione di segnali video in tempo reale, anche la loro registrazione, oppure limita la videosorveglianza all'analisi dei segnali video tra- smessi? In questa sede la questione può rimanere aperta, poiché si concorda sul fatto che, almeno per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza in tempo reale a bordo dei veicoli, all’uso delle bodycam da parte del personale e all’impiego dell’IA, si dovrà ottenere un’esplicita legittimazione da parte del legislatore nel medio termine (entro al massimo 5 anni). L’IFPDT la ritiene un’esigenza in generale, ovvero sia per l’impiego di bodycam da parte degli organi di sicurezza sia per il proseguimento della sorveglianza in tempo reale dell’infrastruttura.
Cpv. 4: La sorveglianza in tempo reale potrebbe essere abusata nei confronti degli utenti dei trasporti pubblici; per tale motivo le finalità dell’analisi devono essere elencate in modo esaustivo e limitate a situazioni in cui l’interesse pubblico prevale sul diritto dei cittadini all’autodeterminazione informativa. È il caso, in particolare, quando è possibile prevenire reati gravi o impedire che continuino (prevenzione delle minacce). Si pensi, per esempio, all’osservazione di un atto di danneggiamento o di un furto di bagagli e all’inseguimento dell’autore per recuperare la refurtiva. Infine, le imprese devono anche avere il diritto di procedere autonomamente ad assicurare i mezzi di prova in caso di reati gravi. In caso di reati meno gravi, la decisione in merito all’assicurazione e all’ana- lisi dei mezzi di prova spetta alle autorità di perseguimento penale.
Art. 6 – Impiego di bodycam da parte degli organi di sicurezza
Cpv. 1: Gli organi di sicurezza possono attivare le bodycam in caso di situazioni di conflitto, al fine di documentare azioni basate sulla legge federale del 18 giugno 20108 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico nonché per riprendere ogni reato che osservano.
Cpv. 2: Le bodycam si attivano automaticamente quando si utilizza un taser.
Cpv. 4: L'attivazione evita che vengano sovrascritte le registrazioni effettuate fino a 30 secondi prima.
Cpv. 5: Con il presente capoverso si garantisce che l'impresa non possa analizzare la registrazione contro il volere delle persone interessate, ovvero di chi la effettua o di chi