Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 11 pagine
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2.2 Ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP)
Art. 1 - Oggetto
Quale oggetto dell’ordinanza, alle videocamere si aggiungono i dispositivi indossabili (bodycam).
Art. 2 - Scopo della videosorveglianza
Scopo principale della videosorveglianza è la protezione di viaggiatori e personale: funge cioè innanzitutto come strumento di prevenzione delle minacce.
L’acquisizione e l’assicurazione dei mezzi di prova non è compito delle imprese, ma delle autorità di perseguimento penale, che decidono se e in che misura le registrazioni video possano essere utilizzate ai fini dell'azione penale.
Nessuna sorveglianza dei lavoratori
L’articolo 26 capoverso 1 dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19947 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) vieta l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del com- portamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Il capoverso 2 dello stesso articolo pre- scrive che i sistemi di sorveglianza o di controllo necessari per altre ragioni debbano essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movi- mento dei lavoratori. Lo scopo sancito dall'articolo 2 OVsor-TP comporta che i segnali video non possano essere utilizzati per sorvegliare i lavoratori sul posto di lavoro. Da questo punto di vista l’adeguamento degli articoli non modifica nulla. Nel disporre le telecamere fisse occorre garantire che non sia possibile riprendere i locali di soggiorno del personale.
Art. 3 - Impiego di videosorveglianza e intelligenza artificiale
Cpv. 1: È consentito solo l'uso di telecamere fisse e bodycam, mentre non lo è quello di altri dispositivi portatili (p. es. occhiali video o telecamere a bottone).
Cpv. 2: Nella sfera segreta, che non può essere sorvegliata, rientrano i servizi igienici (locale con serratura). Non esiste invece alcun divieto di sorvegliare la sfera privata (in pubblico).
Cpv. 4: Le imprese di trasporto pubblico possono ricorrere all'intelligenza artificiale (IA) solo a fini di prevenzione delle minacce. È ipotizzabile che l'IA, sulla base di schemi di movimento, rilevi la possibilità di uno scontro violento e quindi trasmetta la registrazione a un addetto affinché questi possa, se del caso, richiedere un inter- vento.
Alle suddette imprese non è consentita alcuna analisi automatizzata, per esempio mediante l’uso dell’IA, dei software di riconoscimento facciale e l’incrocio automatico dei dati, per finalità diverse dalla prevenzione delle minacce.
La misura in cui è consentita un'analisi automatizzata da parte delle autorità di polizia e di perseguimento penale è disciplinata dalle pertinenti leggi.