Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 11 pagine
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1.3 Protezione dei dati (redatto dall’IFPDT)
L’IFPDT apprezza la rapidità con cui l’UFT ha elaborato il presente progetto di revisione dell’OVsor-TP, nonché i miglioramenti sostanziali già apportati, e riconosce l’impegno profuso per rafforzare il quadro esistente e integrare le osservazioni formulate durante la procedura.
L’IFPDT desidera ricordare che, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 55 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV), nei trasporti pubblici la videosor- veglianza mediante camere fisse è già autorizzata. Quest’ultima, contrariamente alla visualizzazione in tempo reale (live view), si inserisce in un quadro giuridico preciso. L’IFPDT ritiene tuttavia che l’accumularsi di mezzi di videosorveglianza facenti capo a sistemi differenti comporti un rischio aggiuntivo per gli utenti dei trasporti pubblici: in effetti, la coesistenza di dispositivi fissi e mobili, come le bodycam, aumenta la quantità di dati raccolti, moltiplica le fonti di acquisizione e rende la gestione globale del tratta- mento più complessa, accrescendo frequenza e intensità di osservazione sulle persone interessate.
L’IFPDT ritiene che l’uso generalizzato delle bodycam da parte del personale di oltre 200 imprese di trasporto pubblico intensificherebbe l’osservazione su milioni di pas- seggeri che viaggiano ogni giorno. Regolamentare un dispositivo così invasivo esclu- sivamente mediante ordinanza viola il principio di legalità e lascia aperte questioni fon- damentali, in particolare riguardo alla cerchia di persone autorizzate a indossare tali telecamere e al modo in cui ogni impresa di trasporto pubblico garantirebbe il rispetto del quadro normativo. Con questo sistema si raccoglierebbe un enorme volume di dati, parte dei quali potrebbero risultare sensibili ed essere utilizzati nell'ambito di procedi- menti giudiziari, soprattutto trasmettendoli alla polizia. Una tale mole di informazioni, unita alla loro natura potenzialmente sensibile, costituisce una grave violazione della sfera privata. L’IFPDT ritiene indispensabile creare una base giuridica a livello di legge, sottolineando che non è ancora stata effettuata alcuna analisi d’impatto. Senza quest’ultima è impossibile individuare i rischi concreti correlati al trattamento di tali dati o conoscere le misure previste per tenerli sotto controllo, aumentandoli quindi ulterior- mente.
Come per la PT, l’IFPDT auspica anche che venga aggiunta la precisazione che sarà dotato di bodycam solo il personale di bordo che abbia seguito una formazione ade- guata.
Comprende comunque la realtà sul campo e la necessità di adeguare rapidamente l’ordinanza alla luce degli sviluppi tecnologici. Considerato quanto esposto e in analo- gia alla limitazione temporale per i progetti pilota prevista dall’articolo 35 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati (LPD;), l’IFPDT propone di limitare la validità della presente ordinanza a un periodo di cinque anni, affinché l’amministrazione possa analizzare le esperienze maturate e specificare i trat- tamenti necessari da inserire nella base legale formale.