Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

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chiare su questo aspetto. L’attuazione della mozione richiede modifiche sia a livello di legge che di ordinanza.

L’obbligo di fissare i prezzi in base a principi uniformi è già sancito dalla Costituzione40. Un motivo centrale per la validità dei principi uniformi nel servizio universale risiede nel principio costituzionale dell’uguaglianza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 Cost. e nell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali cui è soggetto il fornitore del servizio uni- versale ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 Cost. Il principio dell’uguaglianza giuridica stabilisce che situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale e situazioni di- verse in modo diverso. Applicato ai prezzi ciò significa che sia i criteri utilizzati (peso, dimensioni, tipo di invio) sia la loro valutazione sono uniformi. Il principio prevede l’ob- bligo di trattare in modo paritario i diversi utenti41. Sebbene non imponga prezzi uniformi in tutto il Paese, stabilisce limiti alla differenziazione dei prezzi42. Ad esempio, i prezzi fissati in base a principi uniformi non devono necessariamente essere indipendenti dalla distanza. In una certa misura tali criteri si escludono a vicenda. Infatti, i criteri di prezzo uniformi e orientati ai costi richiedono che si tenga conto del luogo di consegna, il quale è uno dei principali fattori di costo.

Mentre la LPO stabilisce in generale che i prezzi delle lettere e dei pacchi sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi (art. 16 cpv. 2 LPO), l’OPO ne limita l’applicazione agli invii singoli, escludendo gli invii di massa (art. 47 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 lett. a OPO). Affinché le diverse disposizioni della LPO e dell’OPO non generino più confusione, occorre stabilire chiaramente che i prezzi degli invii singoli e di massa devono essere fissati secondo principi uniformi e sono soggetti al potere d’esame della PostCom. Ciò richiede modifiche in entrambi gli atti.

La LPO vigente non definisce i termini invii singoli e invii di massa. L’articolo 18 capo- verso 3 LPO si limita a stabilire che la Posta può concordare con i mittenti di invii di massa prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Gli invii singoli non sono menzionati nella LPO. Gli invii singoli e gli invii di massa sono definiti solo a livello di ordinanza (art. 29 cpv. 5 e 6 OPO). Al fine di disciplinare chiaramente che oltre ad applicarsi agli invii singoli, la direttiva sulla determinazione dei prezzi secondo prin- cipi uniformi si applica anche agli invii di massa, questi due tipi di invio vengono ora già distinti a livello di legge. Di conseguenza, il concetto degli invii singoli deve essere in- trodotto anche nella LPO (art. 2 lett. g AP-LPO). A livello di ordinanza, l’articolo 29 capoverso 1 lettera b OPO (invii di massa) dovrà essere incluso nel rimando all’articolo 47 capoverso 2 OPO.

40 Art. 92 cpv. 2 secondo periodo Cost.; cfr. Biaggini, Bundesverfassung, Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (Commento alla Costituzione federale svizzera, in tedesco, edizione 2007), art. 92 cpv. 11; Basler Kommentar BV (in tedesco, edizione 2015) - Markus Kern. Cost., art. 92 n. marg. 23

41 Messaggio concernente la legge del 20 maggio 2009 sulle poste, RS 09.049, FF 2009 5432

42 Sul requisito costituzionale, cfr. ad es. BIAGGINI, loc. cit.