Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

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Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera h LPO, la PostCom deve verificare il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale. Ciò significa che la PostCom deve tra l’altro verificare che le tariffe degli invii di massa di lettere e pacchi rispettino il quadro legale, in particolare l’esigenza della parità di trattamento di tutti i clienti della Posta.

L’eliminazione del secondo periodo non costituisce una modifica sostanziale. La Post- Com rimane responsabile della verifica del rispetto dell’indipendenza dalle distanze nei prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale all’interno della Svizzera (v. os- servazioni sull’art. 22 cpv. 2 lett. h AP-LPO).

Cpv. 3, secondo periodo

Il progetto del Consiglio federale risalente al 2009 prevedeva solo che i requisiti per i prezzi di distribuzione di giornali e periodici in abbonamento dovessero essere, come tutte le prestazioni del servizio universale, indipendenti dalla distanza (art. 15 cpv. 1 versione previgente LPO43). Il principio dell’indipendenza dalla distanza significa che i prezzi sono fissati indipendentemente dalla distanza percorsa da una spedizione. Si tratta di un principio riconosciuto nella politica del servizio universale, che garantisce che le aree esterne agli agglomerati, per le quali si sostengono costi più elevati a causa delle maggiori distanze e della minore densità di popolazione, non siano sotto-servite. Il requisito secondo cui i prezzi per la distribuzione dei giornali devono corrispondere a quelli dei grandi agglomerati urbani è stato inserito solo durante il dibattito parlamen- tare. La sua portata e l’interpretazione del concetto giuridico indefinito di grandi agglo- merati non sono state chiarite in modo definitivo. Molto fa pensare che il requisito sia volto a consentire alle testate rurali della stampa locale e regionale di beneficiare di prezzi di distribuzione comparativamente più favorevoli e che quindi il requisito perse- gua un obiettivo di politica della stampa. La documentazione sulla LPO indica chiara- mente che il legislatore non era pienamente consapevole della portata del requisito e delle conseguenze finanziarie per la Posta. A prescindere dall’esatta definizione del contenuto normativo, è un dato di fatto che il calcolo dei prezzi imposto alla Posta sulla base della struttura dei costi negli agglomerati urbani più grandi porta a un aumento del deficit nella distribuzione dei giornali (2025: 81 mio. fr.) ed è quindi contrario al requisito della fissazione dei prezzi secondo principi economici. Parallelamente viene messo a rischio il finanziamento autonomo del servizio universale. Non è chiaro perché l’unica eccezione al requisito dell’efficienza economica debba riguardare il settore dei giornali. Va inoltre notato che il previsto ampliamento del sostegno indiretto alla stampa incide positivamente sui media rendendo la loro situazione meno precaria. La regola- mentazione dei prezzi ai sensi della disposizione relativa agli agglomerati non è quindi più necessaria. La disposizione viene abrogata senza sostituzione. I prezzi per la con- segna di giornali e periodici in abbonamento devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 16 capoverso 1.

43 FF 2009 5253