Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

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prezzi46. Il Consiglio federale si è astenuto dal farlo sia al momento dell’emanazione dell’ordinanza sia in un secondo momento. Da un lato, la definizione di limiti massimi di prezzo è un’operazione assai complessa che richiede molto tempo. In secondo luogo, la Posta non ha aumentato abusivamente i prezzi nell’area sensibile del mono- polio, anche se sarebbe legalmente libera di farlo. I prezzi sono stati e continueranno a far parte delle composizioni amichevoli concordate con il Sorvegliante dei prezzi (cfr. commenti all’art. 16 cpv. 8 AP-LPO). Di conseguenza, il secondo e il terzo periodo del capoverso 3 sono stralciati.

Art. 22 cpv. 2 lett. h

L’esplicita menzione già a livello legislativo degli invii di massa come parte del servizio universale (art. 16 cpv. 2 AP-LPO) in combinato disposto con l’articolo 22 lettera h AP-LPO chiarisce inoltre che la vigilanza sui prezzi da parte della PostCom comprende anche la verifica dell’obbligo di fissare i prezzi per gli invii di massa secondo principi uniformi. L’esame viene effettuato d’ufficio o su notifica. La PostCom esamina se la Posta applica principi uniformi per la determinazione del prezzo degli invii di massa ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 AP-LPO per clienti con caratteristiche analoghe. La Posta deve comunicare in modo trasparente i principi utilizzati per progettare i sistemi di tariffazione e come ne viene garantita un’applicazione uniforme. La competenza della Commissione della concorrenza (COMCO), basata sull’articolo 7 capoverso 2 let- tera b della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli47 (LCart), va distinta dalla vigilanza sui prezzi esercitata dalla PostCom. Mentre l’esigenza di determinare i prezzi in base a principi standardizzati persegue l’obiettivo fondamentale della politica del servizio uni- versale, ossia la parità di trattamento di tutti i clienti, la sorveglianza della COMCO mira invece a tutelare una concorrenza efficace. La COMCO interviene in caso di sospetto di comportamento illecito da parte della Posta in quanto azienda con potere di mercato o potere di mercato relativo. Ad esempio, la COMCO ha esaminato nel dettaglio i si- stemi di prezzo applicati ai clienti commerciali (CAPRI) per le lettere indirizzate, chie- dendosi se la differenziazione dei prezzi e la posizione di mercato della Posta ostaco- lino una concorrenza efficace. È giunta alla conclusione che, per gli anni dal 2009 al 2011, nel settore degli invii nazionali di massa di lettere dal peso superiore ai 50 grammi, la Posta deteneva una posizione di mercato dominante. Ha constatato che la concezione e l’applicazione del sistema tariffario della Posta potevano pregiudicare una concorrenza effettiva, violando così la legge sui cartelli48. Mentre la PostCom esa- mina la presenza di violazioni del principio della determinazione dei prezzi secondo principi uniformi per tutto il servizio universale, la COMCO interviene solo in presenza di comportamenti che tendono a ostacolare la concorrenza sfruttando la posizione do- minante sul mercato in questione. In caso di ambiguità sulla responsabilità, si deve

46 FF 2009 5181

47 RS 251

48 Comunicato stampa del 18 dicembre 2017, La COMCO sanziona la Posta Svizzera nel settore dell’invio di lettere con indirizzo. Consultabile all'indirizzo: www.news.admin.ch (Stato 6.5.2026).