Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine

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procedere a uno scambio d’opinioni ai sensi dell’articolo 8 e seguenti della legge del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa (PA).

Nella parentesi si fa ora riferimento anche all’articolo 16 capoverso 3 AP-LPO. D’ora in poi spetterà alla PostCom vigilare affinché i prezzi di distribuzione per i giornali e i pe- riodici siano fissati indipendentemente dalla distanza. Con l’abolizione della disposi- zione relativa agli agglomerati (v. commenti sull’art. 16 cpv. 3 AP-LPO), l’unico requisito settoriale rimasto per i giornali e i periodici è quello di fissare prezzi indipendenti dalla distanza (cfr. art. 16 cpv. 1 AP-LPO). Ciò risponde a una preoccupazione di base della politica inerente il servizio universale. È opportuno sottoporre anche questi prezzi all’esame della PostCom. La PostCom è quindi integralmente responsabile di tutte le disposizioni di prezzo specifiche al settore inerenti il servizio universale (indipendenza dalla distanza, principi uniformi), mentre al Sorvegliante dei prezzi spetta la verifica del principio di efficienza economica (copertura dei costi, adeguatezza).

Art. 27

L’articolo 27 LPO obbliga la PostCom a mantenere il segreto d’affari e il segreto pro- fessionale. L’ambito di applicazione di questa disposizione e il suo rapporto con l’assi- stenza amministrativa disciplinata all’articolo 26 LPO hanno sollevato questioni nella pratica. Alla domanda se l’articolo 27 LPO sia in grado di stabilire un ambito di prote- zione indipendente che vada oltre le disposizioni generali sulla riservatezza si può ri- spondere negativamente. La protezione delle informazioni confidenziali è già discipli- nata in modo esaustivo nel Codice penale svizzero del 21 dicembre 193750 (CP). L’ar- ticolo 162 (Violazione del segreto di fabbrica o commerciale), l’articolo 320 (Violazione del segreto d’ufficio) e l’articolo 321 CP (Violazione del segreto professionale) garanti- scono la necessaria protezione dei segreti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 65), le disposizioni di riservatezza non penali non giustificano un’area di protezione indipendente dal diritto penale.

Inoltre, non era chiaro se la disposizione limitasse l’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 LPO, vietando alla PostCom di trasmettere ad altre autorità atti conte- nenti segreti d’ufficio e professionali. Anche a tale dubbio può essere risposto negati- vamente. Le autorità responsabili dell’applicazione della LPO e altre autorità federali sono tenute a fornire assistenza amministrativa reciproca. La trasmissione e la rice- zione di dati nell’ambito di tale assistenza amministrativa sono consentite dal diritto penale. L’inclusione nella LPO di un obbligo di riservatezza solo per la PostCom è stata motivata dalla considerazione che la PostCom, in quanto autorità di vigilanza sui forni- tori soggetti all’obbligo di notifica, detiene la maggior parte delle informazioni confiden- ziali sui fornitori. Non vi sono altre ragioni per imporre solo alla PostCom uno speciale obbligo legale di tutela del segreto. La riservatezza dei dati segreti comunicati alle au- torità è garantita dal segreto d’ufficio (art. 320 CP). L’ambito di tutela sancito da questa

49 RS 172.021

50 RS 311.0