Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 48 pagine
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spesso non vale la pena di adire le vie legali, motivo per cui gli interessati rinuncereb- bero ai loro diritti se non esistesse una risoluzione alternativa delle controversie.
Dal punto di vista della legge sulla tutela dei consumatori, un consumatore è fonda- mentalmente una persona fisica che richiede, accetta o riceve un servizio per scopi privati. Il fattore decisivo in questo caso non è solo la conclusione formale del contratto, ma anche la funzione economica delle parti contraenti e lo scopo privato del servizio ricevuto. Questa interpretazione corrisponde sia alla giurisprudenza del Tribunale fe- derale sia alla definizione di consumatore nel diritto internazionale privato svizzero (art. 120 cpv. 1 della legge federale del 18 dicembre 198753 sul diritto internazionale privato, LDIP).
I destinatari degli invii postali sono interessati direttamente dal servizio fornito e hanno interessi degni di protezione, in particolare in caso di perdita, danneggiamento o ritardo nella consegna degli invii. L’organo di conciliazione Ombud-PostCom riconosce già che non solo i mittenti, ma anche i destinatari possono far valere pretese sul piano del diritto civile, ad esempio se sono in grado di dimostrare di aver già pagato la merce ordinata.
Cpv. 3
L’emolumento per l’esame del caso è ora concepito come una norma potestativa. In base alla legge attuale, la riscossione di un emolumento per l’esame è obbligatoria. Nella pratica, tuttavia, è stato dimostrato che questo obbligo può rendere più difficile l’accesso alla procedura di conciliazione e che l’onere amministrativo per la riscossione dell’emolumento è spesso sproporzionato. Al contrario, sono rari i casi in cui l’organo di conciliazione viene contattato in maniera abusiva. In futuro, l’organo di conciliazione dovrebbe quindi poter decidere autonomamente se in un caso specifico debba essere riscosso un emolumento per l’esame. Ciò gli conferisce il necessario potere discrezio- nale per tenere conto della necessità di proteggere le parti, della complessità del pro- cedimento e del principio di proporzionalità.
Art. 32a Emergenza finanziaria del fornitore del servizio universale
Cpv. 1
PostFinance non solo è il fornitore del servizio universale per le operazioni di paga- mento, ma la Banca Nazionale Svizzera (BNS) l’ha anche definita banca di rilevanza sistemica (cosidd. systemically important bank, SIB). Una banca è di rilevanza siste- mica se il suo dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera (art. 7 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche54, LBCR). Un’emergenza finanziaria o un’im- minente emergenza finanziaria di PostFinance in qualità di SIB rientra quindi sempre nel capoverso 1 se esiste una minaccia di dissesto finanziario da parte di PostFinance.
53 RS 291
54 RS 952.0