Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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della richiesta di restituzione. In definitiva, quindi, i beneficiari dovrebbero farsi carico della richiesta di restituzione pur adempiendo i criteri per il condono. Per evitare questa situazione e tutelare i diritti degli interessati, nel quadro della modifica del 20 giugno 202581 della LPC il Parlamento ha deciso che il condono della richiesta di restituzione dovrà in futuro includere anche l’importo delle PC versato agli assicuratori-malattie. Questa regolamentazione andrà in futuro applicata anche all’importo delle PC per la tassa giornaliera versato a un istituto o a un ospedale. Per maggiore chiarezza, nella presente disposizione sarà aggiunto un rinvio ai capoversi 1 e 2.
Art. 26a, rubrica e cpv. 2
Rubrica: attualmente questo articolo disciplina soltanto la comunicazione di dati alle autorità di migrazione. In futuro verrà ad aggiungersi la comunicazione di dati all’organo incaricato della riscossione del canone radiotelevisivo (organo di riscossione). La ru brica sarà pertanto modificata di conseguenza.
Cpv. 2: questa disposizione disciplina la comunicazione di dati da parte dell’Ufficio cen trale di compensazione (UCC) all’organo di riscossione. In futuro l’UCC dovrà comuni care all’organo di riscossione i beneficiari di una prestazione complementare annua. In seguito a questa comunicazione, le persone interessate saranno automaticamente esentate dal pagamento del canone radiotelevisivo e, diversamente da oggi, non do vranno più presentare una domanda di esenzione.
La comunicazione di dati sarà circoscritta ai dati strettamente necessari all’organo di riscossione per l’identificazione delle persone esentate dal pagamento del canone. Questi includono in particolare il numero AVS e la data d’inizio del diritto alle PC. L’or gano di riscossione non riceverà alcuna informazione sull’ammontare della prestazione complementare annua o su singoli elementi di calcolo.
Art. 26b Sistema d’informazione sulle PC
Si tratta di una modifica puramente redazionale dovuta al fatto che l’acronimo UCC sarà già introdotto nell’articolo 26a capoverso 2.
4.2.5 Legge federale del 25 giugno 198282 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Art. 1 cpv. 3, secondo periodo
La delega al Consiglio federale della competenza di fissare un’età minima di pensiona mento va soppressa. Infatti, la disposizione di ordinanza che consente agli istituti di previdenza di prevedere nei loro regolamenti un’età minima di pensionamento di 58 anni per i loro assicurati sarà abrogata. Salvo casi eccezionali, non sarà più possi bile andare in pensione prima dei 63 anni, in modo da garantire un’armonizzazione con
81 FF 2025 2039
82 RS 831.40