Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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diminuisce di al massimo la metà la possibilità di mantenere la loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.
Senza questa modifica, la possibilità per i lavoratori che hanno raggiunto i 58 anni di diminuire il proprio carico di lavoro o le proprie responsabilità, per esempio riducendo il grado di occupazione dal 100 all’80 per cento senza subire una riduzione delle pre stazioni di vecchiaia, dipenderebbe dal regolamento del singolo istituto di previdenza.
Esempio: un assicurato lavora per il datore di lavoro A. A 59 anni decide di rinunciare ai propri compiti di gestione di un gruppo. Il suo mansionario viene modificato, il che gli permette di ridurre il suo grado di occupazione dal 100 al 70 per cento. Anche il suo salario annuo si riduce, passando da 200 000 a 110 000 franchi. L’assicurato intende continuare a lavorare fino a 64 anni. Il suo avere di previdenza a 59 anni ammonta a 650 000 franchi, il suo guadagno assicurato a 175 000 franchi. Il suo piano di previ denza prevede contributi annui pari al 20 per cento. Se non potesse beneficiare della possibilità prevista dall’articolo 33a, il lavoratore vedrebbe il suo guadagno assicurato annuo ridursi a 85 000 franchi e pagherebbe annualmente contributi pari a 17 000 fran chi. A 64 anni il suo avere di previdenza ammonterebbe dunque a 785 000 franchi. Beneficiando della possibilità prevista dall’articolo 33a, invece, manterrebbe un guada gno assicurato annuo di 175 000 franchi e pagherebbe annualmente contributi pari a 35 000 franchi. A 64 anni il suo avere di previdenza ammonterebbe così a circa 880 000 franchi, il che rappresenta una differenza di circa 95 000 franchi.
Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento
Cpv. 1: secondo il vigente articolo 33b, gli istituti di previdenza possono proporre ai propri assicurati che continuano a lavorare oltre l’età di riferimento la possibilità di pro trarre la loro previdenza. Tuttavia, non sono tenuti a farlo. Al fine di incentivare i lavo ratori a rimanere attivi sul mercato del lavoro e a proseguire l’attività lucrativa presso il proprio datore di lavoro dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, si propone di modificare l’articolo 33b in modo da obbligare gli istituti di previdenza a offrire ai loro assicurati la possibilità di protrarre la previdenza. Gli assicurati potranno così decidere se continuare a versare contributi alla previdenza professionale, se differire la riscos sione delle prestazioni di vecchiaia senza pagare contributi, come previsto dal vigente articolo 13b, oppure se riscuotere le prestazioni di vecchiaia.
Cpv. 2: la possibilità prevista dal capoverso 1 modificato sussisterà soltanto per le per sone che proseguono l’attività lucrativa presso il medesimo datore di lavoro. Per non creare una disparità di trattamento tra queste persone e quelle che cambiano il datore di lavoro dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, nella legge del 17 dicembre 199384 sul libero passaggio (LFLP; art. 2 cpv. 1quaterin combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1bis) sarà aggiunta una nuova disposizione che consentirà il trasferimento della prestazione d’uscita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento in caso di prosecu zione dell’attività lucrativa presso un nuovo datore di lavoro. Senza un ampliamento del
84 RS 831.42