Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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il 1° pilastro. L’età di 63 anni è già sancita nella legge, all’articolo 13 LPP. L’ultimo pe riodo del capoverso 3 dell’articolo 1 è dunque ormai superfluo. Le deroghe all’età mi nima attualmente previste a livello di ordinanza saranno trasferite nella legge, all’arti colo 13 capoverso 3 (deroga in caso di ristrutturazioni aziendali; v. commento più sotto), oppure soppresse (deroga per motivi di sicurezza pubblica).
La modifica proposta non avrà ripercussioni sul modello di calcolo degli istituti di previ denza volto a garantire il rispetto del principio di adeguatezza (art. 1 dell’ordinanza del 18.4.198483 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]). I modelli di calcolo si basano infatti sull’età di riferimento. L’aumento dell’età minima di pensionamento non necessiterà dunque di alcun adeguamento per quanto concerne il controllo del rispetto del principio di adeguatezza.
Art. 13 cpv. 3
Questa disposizione diventerà superflua nel suo tenore attuale, poiché gli istituti di pre videnza non avranno più la possibilità di prevedere un’età minima di pensionamento inferiore a 63 anni. Il presente capoverso sarà modificato e introdurrà alcune deroghe al limite di 63 anni stabilito al capoverso 2. Le ristrutturazioni aziendali, che sono uno dei motivi di deroga all’età minima di pensionamento attualmente previsti a livello di ordinanza (art. 1i cpv. 2 lett. a OPP 2), saranno in futuro sancite a livello di legge. Sarà inoltre introdotta una nuova deroga per le convenzioni collettive di lavoro e per le leggi in materia di personale dei datori di lavoro di diritto pubblico, che potranno contemplare un’età minima di pensionamento inferiore a 63 anni per determinate categorie di per sone. In questi casi non sarà tuttavia possibile prevedere un’età minima inferiore ai 60 anni.
Art. 21 cpv. 1
Con questa disposizione, la riforma AVS 21 ha previsto una regolamentazione per le persone che continuano a lavorare oltre l’età di riferimento e che, avendo differito la riscossione delle prestazioni, non ricevono ancora una rendita di vecchiaia. Per contro, la disposizione non prevede nulla nel caso delle persone che proseguono l’attività lu crativa e continuano a pagare contributi al loro istituto di previdenza conformemente all’articolo 33b LPP. Essa sarà pertanto completata in modo da includervi anche questa categoria di assicurati e migliorare così non soltanto le loro prestazioni di vecchiaia ma anche quelle per superstiti.
Art. 33a cpv. 1
Per alleviare l’impatto dell’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni, occorre dare maggiore flessibilità agli assicurati, laddove possibile. Il diritto vigente con sente agli istituti di previdenza di proporre ai propri assicurati che hanno compiuto i 58 anni la possibilità di diminuire il loro salario di al massimo la metà e di continuare ad assicurare il precedente guadagno assicurato, pagando i contributi sul medesimo. In futuro gli istituti di previdenza avranno l’obbligo di proporre ai loro assicurati il cui salario