Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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che gli indipendenti non potevano affiliarsi a nessuna istituzione della previdenza pro fessionale (2° pilastro). Da allora, però, la situazione è cambiata: anche gli indipendenti possono affiliarsi al 2° pilastro e hanno possibilità nel 3° pilastro addirittura più ampie rispetto ai dipendenti. Il tasso di contribuzione più basso degli indipendenti può inoltre comportare distorsioni della concorrenza, dato che contribuisce a far sì che i loro oneri salariali risultino inferiori agli oneri salariali accessori dei dipendenti. In aggiunta, l’ap plicazione di tassi di contribuzione diversi per le due categorie di lavoratori comporta che, a parità di reddito, l’AVS conceda agli indipendenti le stesse prestazioni assicura tive dei dipendenti, ma a condizioni più favorevoli. Ciò genera un finanziamento tra sversale dei primi da parte dei secondi. Per questi motivi, si propone di allineare il tasso di contribuzione massimo per i lavoratori indipendenti a quello dei dipendenti aumen tandolo dall’8,1 all’8,7 per cento.
Un secondo privilegio concerne i lavoratori indipendenti con un reddito inferiore a 60 500 franchi all’anno, che beneficiano della cosiddetta tavola scalare dei contributi: più il reddito è basso, più il tasso di contribuzione AVS è basso. Il tasso di contribuzione minimo ammonta al 4,35 per cento per i redditi annui inferiori a 17 600 franchi. La stessa graduazione è applicata anche nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) e nell’AI. I lavoratori che conseguono lo stesso reddito da un’attività dipendente non godono però di questo privilegio: ai loro redditi si applica sempre il tasso di contribuzione intero dell’8,7 per cento. Di conseguenza, gli indipendenti con un reddito modesto beneficiano sproporzionatamente della solidarietà degli altri assi curati che versano contributi all’assicurazione obbligatoria. Alla base, questa misura era tesa a sgravare gli indipendenti con un reddito davvero basso. Nella prospettiva odierna, però, non raggiunge questo obiettivo: oltre il 70 per cento dei lavoratori indi pendenti beneficia della tavola scalare dei contributi, meno del 30 per cento consegue un reddito che eccede il limite superiore della tavola scalare. Ne consegue che il tasso contributivo medio degli indipendenti ammonta soltanto al 7,2 per cento. Alla luce della maggiore flessibilizzazione delle forme di lavoro, oggi sono più frequenti i casi di per sone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a titolo principale che conseguono in aggiunta un reddito da un’attività dipendente accessoria, godendo così di un tratta mento contributivo di favore, pur conseguendo un reddito elevato. Inoltre, gli indipen denti possono, in una certa misura, pianificare i propri redditi (p. es. costituendo ri serve), ragion per cui non è possibile trarre conclusioni generali sulla capacità econo mica sulla base dell’ammontare del reddito conseguito.
La tavola scalare dei contributi è contraria al principio dell’uguaglianza giuridica. Rap presenta un privilegio per gli indipendenti che non è più giustificabile nella misura at tuale. Per motivi di politica sociale, la tavola scalare dei contributi non va completa mente abolita, bensì adeguata alle mutate forme di attività lucrativa. Occorre quindi ridurre il limite superiore di un terzo, portandolo a 40 500 franchi all’anno. In questo modo si rafforzerebbe l’uguaglianza giuridica e il 60 per cento dei lavoratori indipen denti potrebbe comunque continuare a beneficiare della tavola scalare dei contributi.
Ripercussioni finanziarie
La modifica della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti e l’aumento del tasso di contribuzione all’8,7 per cento per quelli con un reddito eccedente il limite