Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Cpv. 1: secondo la variante di finanziamento 3a, i contributi salariali per i lavoratori il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi saranno aumentati complessiva mente di 0,2 punti percentuali e ammonteranno quindi all’8,9 per cento (tasso per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 2: nei casi in cui il datore di lavoro acconsente alla riscossione dei contributi se condo l’articolo 14 capoverso 1 LAVS, il tasso di contribuzione aumenterà al 4,45 per cento del salario determinante tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro (tasso per il 2026; v. n. 3.1.5).
Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1. Regola
Cpv. 1: il tasso di contribuzione per i lavoratori indipendenti sarà allineato a quello pre visto per i lavoratori dipendenti e aumenterà quindi all’8,7 per cento (o all’8,9 %, se sarà accolta la variante di finanziamento 3a; tassi per il 2026; v. n. 3.1.5).
Il valore limite superiore della tavola scalare dei contributi per i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente sarà ridotto a 40 500 franchi. Se sarà accolta la va riante di finanziamento 3a, il tasso di contribuzione diminuirà progressivamente fino al 4,45 per cento. Questa modifica si applicherà per analogia anche negli ambiti dell’as sicurazione invalidità e dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (art. 3 cpv. 1 LAI e art. 27 cpv. 2 LIPG).
Cpv. 2 secondo la variante di finanziamento 3a, gli assicurati dovranno pagare un con tributo minimo annuo di 445 franchi (importo per il 2026), tranne se avranno già pagato questo importo sul loro salario determinante (v. n. 3.1.5).
Art. 9 cpv. 2, 2bise 3
Cpv. 2: per il calcolo del reddito soggetto a contribuzione dei lavoratori indipendenti, la legge prevede un elenco di deduzioni dal reddito lordo. Questo elenco verrà adeguato sul piano linguistico alla LIFD. Analogamente a quanto previsto nella legislazione fi scale, dal reddito lordo potranno essere dedotte tutte le «spese aziendali e professio nali giustificate». L’elenco non è esaustivo. La competenza del Consiglio federale di accordare altre deduzioni dal reddito lordo sarà stralciata, anche perché negli ultimi 25 anni il Governo non l’ha mai esercitata.
Lett. a: le spese generali necessarie per conseguire il reddito, attualmente indicate alla lettera a, fanno parte delle spese aziendali e professionali giustificate e non dovranno quindi più essere menzionate esplicitamente. Nel suo nuovo tenore, questa lettera sta bilirà che possono essere dedotti gli interessi sui debiti commerciali.
Lett. b: nel suo nuovo tenore, questa disposizione riprenderà la terminologia e i rinvii della corrispondente disposizione della LIFD.
Lett. c: questa lettera concerne la deduzione delle perdite commerciali. Inizialmente la giurisprudenza vietava una compensazione delle perdite tra più periodi nell’AVS. In