Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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seguito al passaggio dal periodo di contribuzione biennale a quello annuale (nel 2001), il Consiglio federale ha limitato la possibilità di compensare le perdite all’anno di con tribuzione corrispondente e a quello immediatamente precedente (art. 18 cpv. 1bis OAVS). La presa in considerazione dell’anno di contribuzione immediatamente prece dente causa però una violazione, contraria al sistema, del principio di periodicità (se condo il quale i contributi dovuti in un determinato anno di contribuzione dovrebbero essere calcolati sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno in que stione). Il sistema dell’AVS non consente di riprendere tale quale il sistema della com pensazione delle perdite del diritto fiscale. Diversamente dal sistema fiscale, l’AVS è un’assicurazione, che compensa la perdita di reddito nella vecchiaia o in caso di de cesso. Lo stesso vale per l’AI e le IPG (in particolare l’assicurazione maternità). Una riduzione del reddito dovuta a una compensazione delle perdite può causare riduzioni delle prestazioni. Per motivi sistemici, nell’AVS i risultati negativi vengono trattati diver samente che in ambito fiscale: l’AVS non prevede né importi negativi nei conti indivi duali, né una conseguente esenzione dal pagamento dei contributi. Il contributo minimo è quindi dovuto in ogni caso e comporta un’iscrizione corrispondente nel conto indivi duale. Inoltre, l’esperienza mostra che nell’AVS la compensazione delle perdite ha un’importanza marginale per i lavoratori indipendenti.

Per questi motivi, in futuro la compensazione delle perdite sarà limitata alle perdite sulla sostanza commerciale effettivamente subite e allibrate nell’anno di contribuzione in questione. Una compensazione delle perdite rimarrà pertanto possibile soltanto in caso di più chiusure contabili nel corso del medesimo anno o in caso di svolgimento di più attività lucrative indipendenti. Inoltre sarà ripresa la terminologia della legislazione fi scale (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD), sostituendo l’espressione «perdite commerciali» con «perdite sulla sostanza commerciale».

Lett. d: dall’entrata in vigore della LIFD, il 1° gennaio 1995, il diritto fiscale federale non ammette più la deduzione a scopo di utilità pubblica per i lavoratori indipendenti, salvo per le elargizioni a favore del loro personale. Tale deduzione non rientra tra le spese aziendali e professionali giustificate nemmeno nella legislazione sull’AVS. Non vi è mo tivo di derogare alla regolamentazione del diritto fiscale. Da quando il diritto fiscale non contempla più questa deduzione dalla sostanza commerciale, non è nemmeno più pos sibile comunicarla tramite la comunicazione fiscale. La deduzione andrebbe dunque effettuata separatamente nell’ambito dell’AVS, il che non è però possibile, poiché le casse di compensazione non dispongono dei dati necessari. Di conseguenza, la dedu zione delle elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica dal reddito lordo ai fini della determinazione del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sarà stralciata.

Lett. e: la possibilità di dedurre i versamenti a istituti della previdenza professionale verrà limitata ai versamenti dei contributi correnti (v. n. 3.1.1.2).

Cpv. 2bis: in seguito all’adeguamento al tenore dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LIFD, la deduzione dell’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda dovrà essere di sciplinato in un nuovo capoverso 2bis.Il motivo è che questa deduzione, prevista sol