Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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tanto dalla legislazione sull’AVS e non da quella fiscale, non fa parte delle spese azien dali e professionali giustificate. Sul piano materiale, questa deduzione è ripresa inva riata.

Cpv. 3: le persone che conseguono un reddito dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento possono chiedere un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia. Affinché gli utili di liquidazione realizzati nei mesi successivi al raggiungimento dell’età di riferimento pos sano essere computati interamente, le autorità fiscali dovranno comunicarli separata mente alle casse di compensazione, in adempimento della mozione Page 24.4448. Andranno comunicati soltanto gli utili di liquidazione fiscalmente agevolati secondo l’ar ticolo 37b LIFD, che sono gli unici noti alle autorità fiscali.

Art. 9a 3. Calcolo dei contributi nel tempo

Attualmente, le regole per il calcolo dei contributi nel tempo sono stabilite soltanto a livello di ordinanza (art. 22 OAVS). Per motivi di trasparenza, le regole principali sa ranno trasferite nella legge.

Il terzo periodo del capoverso 2 prevede una norma di delega che autorizzerà il Consi glio federale a disciplinare le modalità del calcolo dei contributi nel tempo, in particolare nel caso in cui l’esercizio commerciale non corrisponda all’anno di contribuzione. No nostante l’introduzione di una norma di delega in questa disposizione, l’applicazione del diritto vigente in materia (segnatamente l’art. 22 OAVS) e la relativa giurisprudenza resteranno sostanzialmente invariate.

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis(variante 3a) e 5

L’articolo 10 stabilisce i principi per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa. Questo sarà messo in evidenza mediante una nuova rubrica.

Il tenore dell’attuale capoverso 1 sarà suddiviso in due capoversi (cpv. 1 e 1bis[nuovo]). Il nuovo capoverso 1 continuerà a prevedere che le persone senza attività lucrativa paghino un contributo «secondo le loro condizioni sociali». Fin dall’istituzione dell’AVS il Consiglio federale ha definito nell’ordinanza la nozione di «condizioni sociali» in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS). È op portuno mantenere questa definizione. Per motivi di trasparenza e dato che il progetto di legge fa esplicito riferimento in più punti al reddito conseguito in forma di rendita, la definizione sarà in futuro ripresa nella legge.

Il secondo, il terzo e il quarto periodo del vigente capoverso 1 saranno ripresi invariati nel nuovo capoverso 1bis.

Cpv. 1bis: in base alla variante di finanziamento 3a, il contributo minimo AVS delle per sone senza attività lucrativa aumenterà a 445 franchi, il che comporterà anche un au mento dell’importo massimo, dato che questo corrisponde a 25 volte il contributo mi nimo. Analogamente, l’aumento del contributo minimo a 445 franchi determinerà un innalzamento della soglia fino alla quale le persone che esercitano un’attività lucrativa