Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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saranno considerate come persone senza attività lucrativa (importo per il 2026; v.

n. 3.1.5).

Cpv. 5, primo periodo: nell’ambito dei contributi personali, la determinazione della so stanza determinante per la riscossione dei contributi è di competenza delle autorità fiscali cantonali. Quest’obbligo è attualmente stabilito nell’articolo 29 capoverso 3 OAVS. Per motivi di trasparenza, questa regolamentazione deve essere inserita nella legge in senso formale (cfr. disposizione analoga nell’art. 9 cpv. 3 AP-LAVS). La modi fica è di natura puramente formale e non avrà conseguenze pratiche né comporterà un onere supplementare per le autorità fiscali cantonali.

Cpv. 5, secondo periodo: per alleviare le conseguenze dell’eventuale mancato annun cio delle persone senza attività lucrativa (art. 64 cpv. 2 LAVS), le autorità fiscali canto nali dovranno in futuro indicare alle casse di compensazione del loro Cantone tutti gli assicurati soggetti all’obbligo di pagare i contributi che non conseguono alcun reddito proveniente da un’attività lucrativa. Questa comunicazione potrà essere effettuata col lettivamente una volta all’anno. Su questa base le casse cantonali di compensazione potranno individuare gli assicurati senza attività lucrativa che non si sono spontanea mente annunciati, il che permetterà di evitare lacune contributive.

Art. 10a Calcolo dei contributi nel tempo

Con questo nuovo articolo si intende creare una base legale sufficiente per il calcolo nel tempo dei contributi delle persone senza attività lucrativa. Infatti, come nel caso dei lavoratori indipendenti, attualmente la legge stabilisce le basi materiali per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa, ma non il loro calcolo nel tempo, che è invece disciplinato nell’ordinanza (art. 29 OAVS). A questo riguardo si rinvia al com mento all’articolo 9a.

L’ultimo periodo del capoverso 3 conferirà al Consiglio federale la competenza di pre vedere una disposizione derogatoria a livello di ordinanza per tenere conto dei casi in cui l’obbligo contributivo dura meno di un anno.

Art. 12 cpv. 2 e 3

La modifica proposta ha lo scopo di eliminare la nozione di stabilimento d’impresa. Nel diritto vigente, l’esistenza di un tale stabilimento comporta per il datore di lavoro estero l’obbligo di pagare i contributi in Svizzera. Tuttavia, questa disposizione non è più per tinente, poiché la maggior parte dei casi in questione è disciplinata dalle convenzioni di sicurezza sociale concluse con gli Stati limitrofi. Infatti, dall’entrata in vigore dell’Ac cordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e della Convenzione AELS65, il fatto di avere uno stabilimento d’impresa in Svizzera non è più una condizione neces saria per la riscossione dei contributi presso i datori di lavoro esteri degli Stati in que stione. Per quanto concerne i datori di lavoro aventi sede in uno Stato terzo, è molto raro che essi abbiano uno stabilimento d’impresa in Svizzera che adempie le condizioni

65 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681); Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), allegato K appendice 2 (RS 0.632.31).