Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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per la riscossione dei contributi. La disposizione in questione è pertanto divenuta ob soleta. Per chiarire la situazione giuridica, occorre sopprimere la nozione di stabili mento d’impresa. Pertanto, i contributi saranno riscossi o presso il datore di lavoro avente il domicilio o la sede in Svizzera che impiega persone assicurate obbligatoria mente secondo la LAVS o che è tenuto a pagare contributi in Svizzera in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, oppure presso i dipendenti considerati quali assicu rati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. In entrambi i casi, questo permetterà di garantire la riscossione dei contributi e rafforzare la certezza del diritto.

Il capoverso 3 sarà modificato di conseguenza.

Art. 13 (variante 3a) Ammontare del contributo dei datori di lavoro

In base alla variante di finanziamento 3a i contributi salariali dei lavoratori dipendenti saranno aumentati complessivamente di 0,2 punti percentuali. Di conseguenza, la parte a carico del datore di lavoro salirà al 4,45 per cento (importo per il 2026; v.

n. 3.1.5).

Titolo prima dell’art. 13a

Oltre ai datori di lavoro veri e propri, vi sono anche terzi incaricati dai datori di lavoro della gestione dei salari che possono svolgere un ruolo nella riscossione dei contributi e nella rilevazione degli assicurati soggetti all’obbligo contributivo. In un nuovo titolo Bbissaranno disciplinati la loro funzione nell’ambito del pagamento dei contributi e i loro obblighi nei confronti dell’AVS e delle casse di compensazione.

Art. 13a

Un crescente numero di datori di lavoro incarica terzi (ditte che offrono cosiddetti «ser vizi di payrolling») di effettuare per conto loro il pagamento dei salari e dei contributi AVS. Per soddisfare l’esigenza di sgravio amministrativo dei datori di lavoro, questa prassi sarà disciplinata in un nuovo articolo 13a. In questo modo si vogliono migliorare le possibilità di controllo in quest’ambito e ridurre i rischi relativi all’incasso e all’elusione dell’obbligo contributivo. L’articolo 13a presuppone che il datore di lavoro incarichi un solo terzo del conteggio dei contributi per tutti i suoi dipendenti. Le disposizioni concer nenti il datore di lavoro saranno applicabili per analogia al terzo che si occupa sul piano amministrativo del conteggio e del pagamento dei contributi nei confronti dell’AVS (cpv. 1). Questo non esonererà però il datore di lavoro che occupa i lavoratori dai suoi obblighi nei confronti dell’AVS. Se del caso, esso rimarrà responsabile per i danni pro vocati all’assicurazione conformemente all’articolo 52 LAVS.

La riscossione dei contributi avviene di regola tra il terzo e la cassa di compensazione (per quanto riguarda l’affiliazione alla cassa cfr. art. 64 cpv. 1, 2, 2quinquiese 3). Il terzo dovrà informare la sua cassa di compensazione di aver assunto il pagamento dei con tributi su incarico del datore di lavoro e fornirle tutte le informazioni necessarie relative al datore di lavoro e ai dipendenti. I contributi saranno di regola riscossi presso il terzo. Se del caso, però, la cassa di compensazione potrà anche esigere in via sussidiaria