Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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direttamente dal datore di lavoro le informazioni necessarie o i contributi, in particolare se questi non saranno pagati o conteggiati per tempo (cpv. 3).

Questa disposizione sarà applicabile per analogia all’AI e alle IPG (cfr. art. 3 cpv. 3 AP-LAI e art. 27 cpv. 3 AP-LIPG) e ha effetto anche sulla legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (cfr. art. 12 cpv. 4 e art. 25 lett. equaterAP-LAFam).

Nei settori della previdenza professionale e dell’assicurazione contro gli infortuni non si procederà ad analoghe modifiche di legge. Se un terzo è incaricato mediante procura di svolgere la gestione dei salari per conto del datore di lavoro, quest’ultimo continuerà a essere la parte contraente del contratto di affiliazione con l’istituto di previdenza o del contratto con l’assicuratore contro gli infortuni. Questo non avrà alcuna influenza sugli obblighi legali e contrattuali del datore di lavoro.

Art. 29biscpv. 3, 4, frase introduttiva, e 4bis

Cpv. 3: questa disposizione stabilisce che i redditi provenienti dall’attività lucrativa con seguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e sui quali sono stati versati con tributi possono essere computati per il nuovo calcolo della rendita. Il computo di questi redditi supplementari fa aumentare il reddito annuo medio determinante, che è una delle componenti del calcolo della rendita (art. 34 LAVS). Attualmente questi redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento vengono computati nella mi sura del 100 per cento. Con la modifica proposta, verranno aumentati di 1,4 volte prima di essere aggiunti alla somma dei redditi provenienti dall’attività lucrativa, in base alla quale viene poi calcolato il reddito annuo medio determinante. Nel suo nuovo tenore questa disposizione si applicherà, oltre che ai redditi cui si applica già il vigente capo verso 3, anche ai redditi conseguiti dopo il compimento dei 70 anni. In futuro si potrà chiedere due volte un nuovo calcolo della rendita. Chi, prima dell’entrata in vigore della modifica, avrà già chiesto un nuovo calcolo in base alla disposizione vigente, potrà chiedere soltanto una volta un nuovo calcolo. Il nuovo calcolo della rendita avrà effetto soltanto sulle prestazioni future. Il computo dei redditi sarà possibile anche se al mo mento in cui esso viene effettuato l’assicurato avrà già diritto alla rendita di vecchiaia massima. L’importo della rendita massima non potrà essere superato, ma il computo potrebbe ancora avere effetto a posteriori, qualora la rendita dovesse subire una ridu zione in seguito a un successivo cambiamento della situazione.

In base al diritto vigente, i contributi versati possono essere computati soltanto fino al compimento dei 70 anni. Questa disposizione figura nell’attuale capoverso 4. Dai ma teriali legislativi della riforma AVS 21 risulta che questa limitazione vale anche per il capoverso 3 (messaggio sull’AVS 2166). Con la modifica del capoverso 4 l’età massima di 70 anni sarà soppressa, cosicché i redditi provenienti dall’attività lucrativa potranno essere computati senza limitazioni temporali per aumentare il reddito annuo medio de terminante.

66 FF 2019 5179, in particolare 5244 seg.