Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Cpv. 4: con la modifica di questa disposizione, l’età massima di 70 anni per il computo dei contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento sarà soppressa. Que sta modifica concernerà sia la possibilità di migliorare la rendita secondo il capoverso 3 che quella di colmare eventuali lacune contributive secondo il capoverso 4. In futuro i contributi versati potranno essere computati illimitatamente. Il nuovo calcolo della ren dita non sarà effettuato d’ufficio, ma soltanto su richiesta dell’assicurato.
Inoltre, la menzione delle lacune assicurative è una precisazione necessaria per la cor retta applicazione della disposizione vigente. Essa non comporta alcuna modifica ma teriale, poiché la disposizione vigente è già implicitamente applicabile non soltanto alle lacune contributive ma anche a quelle assicurative (cfr. messaggio sull’AVS 2167).
Cpv. 4bis: questa disposizione precisa che per colmare le lacune contributive e assicu rative si procede a un nuovo calcolo della rendita conformemente al capoverso 3. An che questa modifica costituisce una precisazione del tenore vigente, che non comporta alcun cambiamento della prassi attuale.
Art. 29sexies3. Accrediti per compiti educativi
Cpv. 1: in futuro, questo capoverso stabilirà le condizioni per la concessione degli ac crediti per compiti educativi, che restano invariate. Il genitore dovrà dunque esercitare l’autorità parentale su almeno un figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni. Inoltre, gli accrediti potranno essere accordati soltanto per gli anni compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del genitore e durante i quali quest’ultimo era affiliato all’AVS svizzera.
Cpv. 2: questo capoverso stabilisce le regole per l’assegnazione degli accrediti. In fu turo non sarà più assegnato un solo accredito, bensì due. Per principio, i genitori che esercitano in comune l’autorità parentale riceveranno un accredito ciascuno.
Se soltanto uno dei genitori esercita l’autorità parentale, gli saranno assegnati entrambi gli accrediti per compiti educativi, il che corrisponde all’assegnazione di un accredito intero secondo il diritto vigente. L’importo dell’accredito verrà tuttavia adeguato (v. cpv. 4).
La terminologia tiene conto della modifica del Codice civile (CC) relativa al «Matrimonio per tutti»68, in base alla quale lo statuto di genitore è accordato, a determinate condi zioni, anche alla moglie della madre, che è quindi considerata come l’altro genitore del figlio. Non si parla pertanto di «padre» e «madre» ma di «genitori».
Cpv. 3: i genitori, indipendentemente dal fatto che siano sposati tra loro o meno, po tranno decidere di ripartirsi diversamente gli accrediti per compiti educativi. In altre pa role, ciascuno di loro potrà tenere il proprio accredito oppure decidere di assegnarlo all’altro genitore. Non sarà invece possibile assegnare all’altro genitore soltanto mezzo
67 FF 2019 5179, in particolare 5243
68 FF 2020 8695