Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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accredito. L’assegnazione degli accrediti potrà anche essere stabilita da una decisione del tribunale civile o dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Cpv. 4: il presente capoverso riprende la disposizione del vigente capoverso 2. Dato che in futuro saranno concessi due accrediti anziché uno, per permettere l’assegna zione di un accredito intero a ciascun genitore, la disposizione sarà modificata di con seguenza e l’importo dell’accredito sarà diviso per due.

La disposizione del vigente capoverso 3, che prevede la ripartizione per metà degli accrediti tra i coniugi, analogamente a quella dei redditi, sarà invece soppressa. Infatti, dato che i coniugi potranno decidere riguardo all’assegnazione degli accrediti per com piti educativi, questi ultimi non dovranno più essere ripartiti al momento del calcolo della rendita.

Cpv 5: questa disposizione riprende le deleghe di competenze al Consiglio federale attualmente previste al capoverso 1. Oltre a disciplinare i dettagli in virtù della sua com petenza generale di cui all’articolo 154 capoverso 2 LAVS, il Consiglio federale si vedrà attribuire la competenza di disciplinare l’assegnazione degli accrediti nei casi esposti di seguito.

Lett. a: uno o entrambi i genitori hanno in custodia figli senza però esercitare l’autorità parentale su di essi (corrisponde all’attuale lett. a del cpv. 1).

Lett. b: le condizioni per l’assegnazione degli accrediti non sono adempiute per l’intero anno civile. Questa disposizione corrisponde all’attuale lettera c. La disposizione della vigente lettera b sarà abrogata, dato che l’assegnazione degli accrediti nel caso in cui soltanto uno dei genitori sia affiliato all’AVS svizzera sarà in futuro disciplinata nel ca poverso 1.

Lett. c: i genitori hanno convenuto oppure il tribunale civile o l’autorità di protezione dei minori e degli adulti ha deciso una ripartizione diversa degli accrediti. Il Consiglio fede rale disciplinerà anche le relative modalità, in particolare il termine entro cui decidere la ripartizione, e la procedura da seguire.

Art. 29septies4. Accrediti per compiti assistenziali

Cpv. 1: questa modifica tiene conto del fatto che in futuro non sarà più assegnato un solo accredito, bensì due, come nel caso degli accrediti per compiti educativi. Contra riamente a quanto avviene nel caso di questi ultimi, tuttavia, non si presupporrà che vi siano due persone aventi diritto ciascuna a un accredito. Per questa ragione nel capo verso 1 si precisa che l’assicurato avrà diritto a due accrediti.

Cpv. 2: la modifica apportata è di natura puramente redazionale. Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto a uno o due accrediti per compiti educativi non potrà essere assegnato alcun accredito per compiti assistenziali.

Cpv. 3: questa modifica tiene conto del fatto che in futuro non sarà più assegnato un solo accredito, bensì due.