Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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La lettera b sarà abrogata. Dato che gli accrediti per compiti assistenziali non saranno più ripartiti tra i coniugi, la regola per l’assegnazione degli accrediti nel caso in cui sol tanto uno dei coniugi sia affiliato all’AVS svizzera diventerà obsoleta.
Cpv. 4: dato che in futuro saranno assegnati due accrediti anziché uno, questa dispo sizione va adeguata di conseguenza; l’importo dell’accredito sarà dunque diviso per due, come nel caso degli accrediti per compiti educativi.
Cpv. 5: la seconda parte della frase va modificata precisando che la mancata rivendi cazione comporterà l’estinzione del diritto all’accredito per l’anno corrispondente. La disposizione vigente stabilisce che l’accredito per l’anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale, il che è però soltanto una conseguenza dell’estinzione del diritto.
Cpv. 6: attualmente questa disposizione disciplina la ripartizione degli accrediti per compiti assistenziali tra i coniugi. Dato che gli accrediti per compiti educativi non sa ranno più ripartiti tra i coniugi e che si persegue un’individualizzazione degli accrediti (v. n. 3.1.4), è giustificato non ripartire più nemmeno gli accrediti per compiti assisten ziali.
Art. 33biscpv. 1, secondo periodo
Secondo il diritto vigente, in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, ai beneficiari di una rendita d’invalidità sono applicate le basi di calcolo utilizzate per la determinazione della rendita d’invalidità, se sono più vantaggiose di quelle applicabili alla rendita di vecchiaia. Tuttavia, quando gli assicurati in questione raggiungono l’età di riferimento, perdono questo vantaggio, dato che riscuotono una prestazione di vec chiaia (anticipata) e quindi la rendita di vecchiaia non va più a sostituire una rendita d’invalidità. Ciò può comportare una forte riduzione dell’importo della rendita. Con la presente modifica si intende correggere questa situazione, prevedendo che il calcolo comparativo venga effettuato anche al raggiungimento dell’età di riferimento (lett. a). Inoltre, per incoraggiare la prosecuzione dell’attività lucrativa, è previsto che il calcolo comparativo venga effettuato anche nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a ver sare contributi AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (lett. b). Per gli assi curati che hanno ricevuto una rendita d’invalidità fino al raggiungimento dell’età di rife rimento e differiscono la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o di una percentuale di essa, il calcolo comparativo è effettuato al momento della riscossione della rendita (lett. c).
Art. 39 cpv. 1, 3 e 4
Cpv. 1: secondo il diritto vigente, la riscossione della rendita può essere differita di cin que anni al massimo, vale a dire fino al compimento dei 70 anni. Con la presente mo difica, questa limitazione sarà soppressa e la riscossione della rendita potrà quindi es sere differita senza limiti temporali, ferma restando la durata minima di un anno. Le modalità di differimento non saranno pertanto modificate. La percentuale della rendita