Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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differita continuerà dunque a non poter essere aumentata e potrà essere ridotta sol tanto una volta (cfr. art. 39 cpv. 2 LAVS). Gli assicurati che hanno già revocato il diffe rimento della riscossione della rendita non potranno differirla nuovamente.

Cpv. 3: in base al diritto vigente, la rendita differita è aumentata del controvalore attua riale della prestazione differita. Con la presente modifica, in futuro l’aumento non corri sponderà più al controvalore attuariale, ma sarà superiore a quest’ultimo, al fine di in centivare gli assicurati a differire la riscossione della rendita. A partire da una durata del differimento di 15 anni, l’aliquota di aumento non crescerà più, il che significa che la rendita non sarà aumentata in misura ancora maggiore in caso di differimento di durata superiore. Il differimento sarà però possibile anche oltre l’età di 80 anni.

Cpv. 4: dato che le aliquote di aumento non saranno più stabilite in base a principi attuariali ma avranno una finalità incentivante, l’espressione «in modo uniforme» e il riesame decennale saranno stralciati dalla disposizione. Inoltre, in seguito all’abroga zione dell’articolo 55bisOAVS, avvenuta il 1° gennaio 202569, la delega della facoltà di escludere il differimento per certi generi di rendita può essere soppressa.

Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

Cpv. 1: secondo il diritto vigente, la rendita anticipata è ridotta del controvalore attua riale della prestazione anticipata. In futuro, la riduzione in caso di riscossione anticipata sarà per principio superiore al controvalore attuariale della prestazione anticipata, per rendere meno attraente questa possibilità. Inoltre saranno previste tre categorie con aliquote di riduzione graduate in funzione del reddito annuo medio determinante. In linea di massima, per la determinazione del grado dell’aliquota applicabile farà stato il reddito annuo medio determinante non ripartito della persona assicurata al momento dell’inizio della riscossione anticipata. Una successiva variazione del reddito annuo me dio determinante non inciderà sull’aliquota di riduzione.

Cpv. 2: questa disposizione va adattata in considerazione del fatto che le aliquote di riduzione non saranno più stabilite in base a principi attuariali. Dato che le aliquote non saranno più stabilite su una base da adeguare periodicamente, sarà soppresso anche il loro riesame decennale. Il nuovo tenore di questa disposizione stabilirà il reddito ap plicabile per la determinazione dell’aliquota di riduzione secondo il capoverso 1. Fatta salva la disposizione del capoverso 3, si tratterà del reddito annuo medio determinante non ripartito della persona assicurata al momento dell’inizio della riscossione antici pata. Non ripartito significa che un’eventuale ripartizione dei redditi già effettuata in precedenza non sarà per principio considerata e quindi ci si baserà soltanto sul reddito proprio della persona assicurata. Sarà prevista un’eccezione nel caso dello splitting in seguito a divorzio (cfr. art. 29quinquiescpv. 3 lett. c LAVS). In tal caso il reddito ripartito in seguito al divorzio e iscritto nel conto individuale sarà considerato quale reddito netto della persona assicurata per la determinazione della categoria di reddito. Nel reddito annuo medio determinante saranno inclusi anche gli accrediti per compiti educativi e

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