Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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per compiti assistenziali propri (cfr. art. 29quaterLAVS). Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non inciderà sull’aliquota di riduzione.

Cpv. 3: la disposizione vigente sarà abrogata, dato che le aliquote di riduzione ridotte per gli assicurati con redditi bassi saranno trasferite nel capoverso 1. Per le persone sposate appartenenti alla categoria di reddito più bassa (reddito medio fino a fr. 60 480; importo per il 2026) sarà prevista una condizione supplementare: per aver diritto alle aliquote di riduzione della categoria più bassa, il reddito annuo medio determinante del coniuge dovrà essere inferiore al doppio di quello della persona assicurata che anticipa la rendita. Se il reddito annuo medio determinante non ripartito del coniuge ammonta almeno al doppio (persona assicurata fr. 40 000, coniuge fr. 80 000 o più; persona as sicurata fr. 60 000, coniuge fr. 120 000 o più) saranno applicabili le aliquote di riduzione della categoria di reddito media (reddito annuo medio compreso tra fr. 60 481 e fr. 75 600; importi per il 2026). Il momento determinante sarà quello dell’inizio della riscossione anticipata da parte della persona assicurata. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante della persona assicurata o del coniuge, come pure un cambiamento dello stato civile non avranno alcun influsso sull’aliquota di ridu zione.

Cpv. 4: questa disposizione contempla la delega di competenze che attualmente figura nel capoverso 2.

Art. 40b cpv. 1

Questa disposizione sarà adattata per tenere conto della soppressione del limite mas simo d’età di 70 anni per il differimento della rendita.

Art. 43biscpv. 1

In base al diritto vigente, durante il differimento della rendita di vecchiaia non si ha diritto all’assegno per grandi invalidi. Con la presente modifica la situazione cambierà e si avrà diritto all’assegno per grandi invalidi anche in caso di differimento totale o parziale della rendita, se le condizioni richieste sono adempiute. Il passaggio dal si stema dell’AI a quello dell’AVS continuerà invece a essere subordinato alla riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o al raggiungimento dell’età di riferimento. Que sto significa che anche in futuro non potrà nascere il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS fintanto che sarà riscossa anticipatamente soltanto una parte della rendita di vecchiaia.

La possibilità di ricevere un assegno per grandi invalidi durante il periodo di differimento della rendita inciderà anche sull’eventuale diritto a un contributo per l’assistenza se condo l’articolo 43terLAVS. Poiché la condizione per il diritto a questa prestazione è la percezione di un assegno per grandi invalidi (cfr. art. 42quaterLAI), in base al diritto vi gente le persone che in precedenza beneficiavano di una rendita dell’AI non hanno diritto a un contributo per l’assistenza durante il periodo di differimento della rendita, in quanto non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. Con la modifica proposta, in futuro il diritto al contributo per l’assistenza potrà sussistere anche durante il periodo di