Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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differimento della rendita, fino a un importo pari al massimo a quello del contributo per l’assistenza dell’AI (cfr. art. 43terLAVS).

Art. 43quinquies

Questo articolo sarà abrogato, poiché il suo contenuto sarà in parte ripreso nell’arti colo 108, che introduce un meccanismo d’intervento finanziario nell’AVS e disciplina nel dettaglio la questione della vigilanza sull’equilibrio finanziario dell’assicurazione. Il presente articolo diventerà dunque superfluo.

Art. 44 cpv. 1, secondo periodo

Attualmente questa disposizione consente ai beneficiari di rendita e di assegni per grandi invalidi di chiedere, se lo desiderano, che le prestazioni siano versate loro diret tamente, ossia in contanti, senza particolare giustificazione. Tuttavia, la semplice vo lontà del beneficiario di non aprire un conto bancario o postale non deve rientrare tra le eccezioni alla regola, menzionata nel primo periodo, secondo la quale queste pre stazioni sono versate su un conto bancario o postale. Vi sono però casi in cui i benefi ciari non hanno accesso a un conto bancario o postale, poiché gli istituti in questione rifiutano loro l’apertura di un conto. Nel tenore proposto, il secondo periodo garantirà che in questi casi il versamento delle prestazioni resti comunque possibile.

Art. 51 cpv. 3 e 3bis

Cpv. 3: questo capoverso verrà suddiviso in due capoversi separati per motivi di tec nica legislativa.

L’obbligo dei datori di lavoro di effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione sarà stabilito in un nuovo capoverso 3bis. Il riferimento alle rendite e agli assegni per grandi invalidi versati può essere soppresso, poiché nella pratica non vi sono più casi in cui i datori di lavoro versano tali prestazioni e le compensano con i contributi dovuti. Oggi le prestazioni dell’AVS sono versate esclusivamente tramite le casse di compensazione.

Oltre al salario, in futuro i datori di lavoro dovranno comunicare alle casse di compen sazione anche il grado di occupazione degli assicurati e la professione da essi eserci tata.

Art. 52 cpv. 7

In virtù di una giurisprudenza di lunga data non è per principio ammesso addebitare interessi di mora sulle pretese di risarcimento del danno nei confronti dei datori di lavoro responsabili70, in quanto manca la base legale necessaria a tal fine. Questa sarà intro dotta con il nuovo capoverso 7. Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli interessi. Il nuovo obbligo di pagamento

70 Cfr. DTF 119 V 78 consid. 5, pag. 84.