Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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degli interessi di mora riguarderà le pretese di risarcimento secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.
Art. 64 cpv. 1, terzo periodo, 2, secondo periodo, 2bis, secondo periodo, 2ter–2quinquies, 3, 3bis, 4bise 5bis
L’articolo 64 disciplina l’affiliazione alle casse e stabilisce alcune disposizioni speciali.
Cpv. 1, terzo periodo, e 2, secondo periodo: con un rinvio al nuovo capoverso 2quinquies sarà introdotta un’eccezione per i datori di lavoro che, conformemente al nuovo arti colo 13a , incaricheranno un terzo della gestione dei salari. In tal caso, la cassa di compensazione del terzo sarà responsabile per tutti i compiti previsti all’articolo 63 LAVS, in particolare la riscossione dei contributi e la tenuta dei conti individuali.
Cpv. 2bis, secondo periodo, e 2ter: la delega di competenza del secondo periodo del capoverso 2bis, secondo cui il Consiglio federale può stabilire che il coniuge senza atti vità lucrativa e tenuto a pagare i contributi di una persona che, avendo cessato di eser citare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento, resta affiliata alla cassa di compensazione precedentemente competente quale persona senza attività lucrativa sia affiliato alla stessa cassa di compensazione del coniuge, è ripresa nel nuovo capoverso 2ter. Il campo d’applicazione di quest’ultimo verrà ampliato, cosicché a livello di ordinanza potranno essere disciplinati anche altri casi in cui la medesima cassa sarà competente per entrambi i coniugi. L’esperienza mostra, infatti, che anche nei casi in cui un coniuge beneficia già di una rendita dell’AVS o dell’AI oppure ha rinviato la riscossione della rendita dopo aver raggiunto l’età di riferimento è più oppor tuno e pratico che entrambi i coniugi siano affiliati alla stessa cassa di compensazione.
Cpv. 2quater: per garantire l’assoggettamento di tutti i datori di lavoro e lavoratori tenuti a pagare contributi (art. 63 cpv. 2 LAVS) in futuro le persone giuridiche e le altre società iscritte nel registro di commercio che non versano salari (p. es. nella fase di costituzione dell’azienda) dovranno affiliarsi a una cassa di compensazione a fini di controllo. In questo modo sarà introdotta una base legale chiara che consente di controllare le aziende che non presentano o non presentano ancora tutte le caratteristiche di un da tore di lavoro (cfr. al riguardo art. 68b AP-LAVS). I capoversi 1 e 2 saranno applicabili per analogia. Ai datori di lavoro che pagano sì retribuzioni ai propri dipendenti, ma non versano direttamente i salari, bensì ne delegano la gestione a terzi, saranno applicabili il capoverso 2quinquiese l’articolo 13a.
Cpv. 2quinquies: il datore di lavoro che incarica un terzo della gestione dei salari sarà affiliato alla cassa di compensazione di quest’ultimo (v. commento ai cpv. 1 e 2).
Cpv. 3: i dipendenti del datore di lavoro verranno affiliati alla cassa di compensazione del terzo (v. commento ai cpv. 1 e 2).
Cpv. 3bis: questo capoverso disciplina l’affiliazione alla cassa delle persone senza atti vità lucrativa che accompagnano all’estero il coniuge esercitante un’attività lucrativa e continuano l’assicurazione. In seguito alla ristrutturazione dell’articolo 1a il rinvio va adeguato.