Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Cpv. 4bis: negli ultimi anni il numero delle persone che esercitano attività lucrative tran sfrontaliere è fortemente aumentato. Inoltre, vi è un crescente numero di convenzioni di sicurezza sociale che obbligano i datori di lavoro esteri a versare i contributi all’AVS svizzera. Le vigenti disposizioni in materia di affiliazione degli assicurati alle casse di compensazione sono insufficienti nei casi transfrontalieri. Questo riguarda in partico lare i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi con sede all’estero e le persone assicurate in Svizzera che svolgono inoltre un’attività lucrativa indipendente all’estero, anch’essa soggetta all’obbligo contributivo in Svizzera. Il nuovo capoverso 4bisstabilirà dunque che, al fine di introdurre disposizioni uniformi in materia di affiliazione alle casse, il Consiglio federale dovrà stabilire i principi applicabili in questi casi.
Cpv. 5bis: per garantire la riscossione dei contributi nel caso delle persone che eserci tano la loro attività lucrativa tramite una piattaforma elettronica, i gestori di tali piatta forme avranno l’obbligo di annunciare le persone in questione alla cassa di compensa zione competente. Questa disposizione si applicherà alle attività esercitate a titolo di pendente o indipendente da persone che offrono servizi sia procurati online che forniti direttamente online. Se il gestore di una piattaforma non adempirà il suo obbligo di annuncio, la cassa di compensazione potrà constatare la violazione mediante deci sione e, dopo il passaggio in giudicato di quest’ultima, pubblicare il nome della piatta forma elettronica in questione (v. anche n. 3.1.1.5).
Conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196871 sulla pro cedura amministrativa (PA), prima di emanare la decisione si dovrà sentire il gestore della piattaforma elettronica interessato. Se la sua sede è all’estero, il suo diritto di essere sentito andrà garantito, se necessario, per via diplomatica.
La determinazione della cassa di compensazione competente per l’obbligo di annuncio dei gestori di piattaforme elettroniche con sede all’estero è retta dalla disposizione in materia di competenza di cui all’articolo 64 capoverso 4bis.
Art. 68b cpv. 3bis
In un nuovo capoverso 3bissarà introdotta la base legale per il controllo delle aziende che non versano salari ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2quatere dei terzi che assu mono la gestione dei salari per conto del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 13a. I capoversi 1–3, concernenti i datori di lavoro, saranno loro applicabili per analogia.
Art. 70 cpv. 1bis
Attualmente non possono essere addebitati interessi di mora sulle pretese di risarci mento nei confronti delle associazioni fondatrici o degli enti pubblici responsabili se condo gli articoli 70 e 71a LAVS. La situazione è identica a quella delle pretese di ri sarcimento nei confronti dei datori di lavoro (v. commento all’art. 52). Con il nuovo ca poverso 1bissarà introdotta la base legale necessaria per l’obbligo di pagamento degli